Decreti Attuativi Jobs Act ( PARTE PRIMA)

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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entra in vigore da oggi 24 settembre 2015 il decreto legislativo n. 151 del 14 settembre 2015, attuativo del Jobs Act, recante diposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità. Molte le novità per datori di lavoro e professionisti in tema di collocamento obbligatorio, libro unico del lavoro, dimissioni, controlli a distanza e sanzioni, alcune delle quali saranno operative solo all’esito della previa adozione dei decreti ministeriali e/o interministeriali di attuazione.

In questa sezione di occuperemo della semplificazione delle procedure e degli adempimenti, in particolare:

a) la razionalizzazione e semplificazione delle norme per l’inserimento nel mondo del lavoro dei disabili attraverso:
- la previsione della possibilità - per i datori di lavoro privati - di assumere tali lavoratori mediante richiesta nominativa, ancorchè senza possibilità di assunzione diretta, nel senso che potranno essere assunti solo disabili che siano inseriti nelle apposite liste;
- la possibilità di computare – all’interno della quota di riserva - i lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, che patiscano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60% o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al DPR 915/78 (TU sulle pensioni di guerra), o con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% anche se non assunti tramite le procedure del collocamento mirato;
- la revisione dell’iter di concessione dell’incentivo per le assunzioni dei disabili, prevedendone la corresponsione diretta e immediata al datore di lavoro da parte dell’INPS, con successivo conguaglio nelle denunce contributive mensili. Vengono inoltre incrementati gli incentivi per l’assunzione dei disabili, prevedendo altresì l’incremento della loro durata per il caso di assunzione di persone con disabilità intellettiva e psichica;
b) razionalizzazione e semplificazione delle procedure in materia di costituzione e gestione del rapporto di lavoro. Tra gli interventi in materia si segnalano, in particolare:
- l’introduzione, dal 1° gennaio 2017, della tenuta del libro unico del lavoro in modalità telematica presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- l’introduzione dell’obbligo a che tutte le comunicazioni in materia di rapporti di lavoro, collocamento mirato, tutela delle condizioni di lavoro, incentivi, politiche attive e formazione professionale, ivi compreso il nulla osta al lavoro subordinato per cittadini extracomunitari nel settore dello spettacolo, siano effettuate esclusivamente in via telematica mediante modelli semplificati;
- il potenziamento della Banca dati politiche attive e passive;
- l’abolizione dell’autorizzazione al lavoro all’estero e la semplificazione del collocamento della gente di mare.
c) Razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Nell’ambito di questo gruppo di disposizioni, le principali modifiche o innovazioni rispetto alla normativa previgente attengono a:
- la semplificazione delle procedure di designazione dei membri e la revisione della composizione del Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- la riduzione dei componenti della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, l’introduzione di una nuova procedura di ricostituzione della Commissione e un aggiornamento delle funzioni ad essa istituzionalmente attribuite;
- la messa a disposizione al datore di lavoro, da parte dell’INAIL, anche in collaborazione con le ASL, di strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio;
- lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche nelle imprese o unità produttive che superano i cinque lavoratori;
- il miglioramento del processo di acquisizione delle informazioni necessarie per il calcolo del premio assicurativo attraverso un apposito servizio sul portale internet dell’INAIL;
- la trasmissione all’INAIL del certificato di infortunio e di malattia professionale da parte del medico o della struttura sanitaria abilitata esclusivamente per via telematica, con conseguente esonero per il datore di lavoro;
- la trasmissione all’autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio mortali o con prognosi superiore a trenta giorni a carico dell’INAIL, con conseguente esonero del datore di lavoro;
- l’abolizione – dal 90° giorno successivo all’entrata in vigore del decreto in commento - dell’obbligo di tenuta del registro infortuni in previsione dell’adozione di un decreto interministeriale istitutivo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).
d) Revisione delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale. Riguardo a tale rilevante materia, i principali interventi attengono a:
- la modifica alla sanzione per il lavoro “nero” mediante l’introduzione di scaglioni sanzionatori articolati “per fasce”, in luogo del previgente sistema correlato alla singola giornata di lavoro irregolare e, in particolare:da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.
- la reintroduzione della procedura di diffida, che consente la regolarizzazione delle violazioni accertate, espressamente condizionata al mantenimento al lavoro del personale “in nero” per un periodo di tempo e con modalità minime predeterminate, ossia: la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche part time, con riduzione dell’orario di lavoro non superiore al cinquanta per cento dell’orario a tempo pieno, ovvero con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi, nonché il mantenimento in servizio degli stessi per almeno tre mesi;
- la modifica al c.d. provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, favorendo una “immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, valorizzando gli istituti di tipo premiale”;
- la precisazione delle nozioni di omessa registrazione e infedele registrazione sul libro unico del lavoro, modificando l’articolazione dell’impianto sanzionatorio;
- la modifica delle sanzioni in materia di consegna del prospetto paga.

Il Coordinamento Scientifico 

di Consulenza del Lavoro 3.0

(Società tra Professionisti)

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