E' ILLEGGITTIMO IL LICENZIAMENTO IN CASO DI REITERATE ASSENZE PER MALATTIE

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La Suprema Corte, abbastanza recentemente, si sta occupando nuovamente della problematica del “licenziamento per scarso rendimento” che ha ripreso linfa vitale dopo che negli anni scorsi si era disquisito su questa tipologia di licenziamento vale a dire se appartenesse al filone della risoluzione del rapporto per motivi disciplinari oppure per giustificato motivo oggettivo. Chiaramente, nel primo caso, vi sarebbe stata una violazione agli obblighi di diligenza e di obbedienza mentre, nel secondo, si tratterebbe di un licenziamento ascrivibile a ragioni di carattere produttivo, organizzativo e regolare funzionamento aziendale. 

La Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza N. 17346 del 2 Settembre 2015, ha escluso, in primis, che le assenze per malattia possano, di per sé sole, essere considerate utili ai fini della configurabilità di una risoluzione del rapporto per scarso rendimento e, quindi, per motivi disciplinari.

I giudici in tale occasione hanno effettuato un excursus sulla differenza tra malattia e scarso rendimento come conclusione di un procedimento disciplinare, prevedendo che l’ipotesi dello scarso rendimento sia diversa e separata da quella concernente la malattia che determini inabilità al servizio; i Giudici della Cassazione hanno, quindi, evidenziato che lo scarso rendimento è caratterizzato da colpa del lavoratore (da qui la natura disciplinare del provvedimento di esonero dal servizio) nel mentre è difficile dire la stessa cosa per le assenze per malattia da cui l’illegittimità del licenziamento, dovuto ad assenze per malattia senza, comunque, superare il periodo di comporto, che venga motivato come scarso rendimento.

Riepilogando, il licenziamento per scarso rendimento è, comunque, una ipotesi ben diversa e separata da quella delle ripetute assenze per malattia. Le uniche diminuzioni di rendimento che può prendere in considerazione l’azienda ai fini del licenziamento sono quelle determinate da imperizia, incapacità, negligenza, ma non anche quelle determinate da assenze per malattia. Alla luce delle considerazioni innanzi esposte, conformemente al citato orientamento giurisprudenziale, si evidenzia che è illegittimo il licenziamento del lavoratore per scarso rendimento se questi è stato assente per malattia per troppo tempo. In tale ipotesi di reiterate assenze del dipendente per malattia, il datore di lavoro non può licenziarlo per giustificato motivo, ma potrà, successivamente, solo esercitare il recesso dopo che si sia esaurito il periodo di comporto”.

Il Coordinamento Scientifico 

di Consulenza del Lavoro 3.0

(Società tra Professionisti)

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