Sgravio triennale in ipotesi di operazioni societarie

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Il Ministero del Lavoro, con l’Interpello n. 25 del 5 novembre 2015, fornisce chiarimenti in merito all’esonero contributivo triennale previsto dalla legge 190.2014 per nuove assunzioni a tempo indeterminato nelle ipotesi di operazioni societarie.

Nel dettaglio il Dicastero sostiene che il cessionario incorporante ha il diritto di continuare a beneficiare dell’esonero contributivo già riconosciuto alla società incorporata nel corso del 2015, per la parte residua, a completamento dei 36 mesi.

A tal proposito  il Ministero richiama il disposto dell’art. 2112 c.c. in materia di mantenimento dei diritti del lavoratore incaso di trasferimento d’azienda, ricordando che per trasferimento d’azienda si intende:“… qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda.”

Pertanto, il cessionario incorporante continua ad usufruire dell’esonero contributivo già riconosciuto alla società incorporata nel corso dell’anno 2015, limitatamente alla parte residua sino alla scadenza del termine legale dei 36 mesi.

 

Il Coordinamento Scientifico 

di Consulenza del Lavoro 3.0

(Società tra Professionisti)

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