Apprendistato e lavoro accessorio: nuove interpretazioni ministeriali

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Il contratto di apprendistato e di lavoro accessorio alla luce delle nuove interpretazioni Ministeriali

Apprendistato

  • Ai fini di documentare la formazione dell’apprendista è stato chiarito dal Ministero che in mancanza di un libretto formativo è possibile che la formazione espletata sia indicata senza formalità nel registro del datore di lavoro. Il Ministero sottolinea che tale registro sarà poi oggetto di verifica degli ispettori i quali riscontreranno la corrispondenza di quanto scritto nel registro con il piano formativo e con le dichiarazioni dei lavoratori.
  • Il Ministero ha precisato che la violazioni delle norme relative alla presenza di un tutor aziendale non mina la genuinità del rapporto di apprendistato, ma ne conseguono sanzioni solo di natura amministrativa. Quindi napprendistato.jpgon si potrà applicare automaticamente la sanzione prevista dall’art. 7, comma 1, d.lgs. 167/2011 secondo cui “il datore di lavoro e' tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto  dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione”, in quanto per applicarla è necessario verificare quali sono i compiti formativi spettanti al tutor e i contenuti della formazione indicati nel contratto.

Lavoro accessorio

  • Secondo le ultime indicazioni del Ministero per poter qualificare un rapporto di lavoro come accessorio non si devono sindacare la modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, essendo sufficiente il requisito di carattere economico. Infatti, perché la prestazione lavorativa si dica occasionale è necessario che ciascun lavoratore percepisca un reddito annuale, anche se erogato da diversi committenti, non eccedente i 5.000 € da considerarsi al netto delle trattenute previste dalla legge. Il Ministero, perciò, sottolinea che una volta rispettati i seguenti limiti, la prestazione di lavoro si può definire accessoria anche se in azienda vi sono lavoratori subordinati che svolgono le medesime mansioni. 
  • A proposito dei requisiti di carattere economico, fermo restando il limite di reddito annuo percepibile da ciascun lavoratore accessorio pari a 5.000 €, si ricorda che gli imprenditori commerciali o professionisti possono erogare a ciascun lavoratore massimo 2.000 € rivalutati annualmente. 
  • Nel caso in cui in seguito a verifica ispettiva si riscontri il superamento del limite suddetto si dovrà accertare nello specifico se il rapporto debba essere inquadrato in una prestazione di lavoro autonomo e subordinato ed applicare i relativi trattamenti retributivi e contributivi.

Il Coordinamento Scientifico

di Consulenza del Lavoro 3.0 srl

(Società tra Professionisti)