Voucher e percettori di disoccupazione NASPI.

indietro

I compensi derivanti da prestazioni di lavoro accessorio (cosiddetti voucher o buoni lavoro) sono cumulabili con l’indennità di disoccupazione NASPI fino al limite di 3.000 euro netti per anno civile (corrispondenti a 4000 euro lordi).

Il beneficiario dell’indennità Naspi è tenuto a comunicare all’INPS entro un mese rispettivamente dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio, o se questo era preesistente, dalla data di presentazione della domanda NASPI, il compenso derivante dalla predetta attività.

L’INPS con il Messaggio n. 494 del 04/02/2016 chiarisce che l’obbligo di inviare la suddetta comunicazione   , pena la decadenza della NASPI, scatta prima che il compenso determini il superamento del limite di 3.000 euro per anno civile.

Se i compensi da prestazioni di lavoro accessorio non superano la soglia dei 3.000 euro netti per anno civile, il beneficiario dell’indennità NASPI non è tenuto a comunicare in via preventiva all’INPS quanto percepito.

Il Comitato Scientifico

di Consulenza del Lavoro 3.0 srl

(Società tra Professionisti)