Le collaborazioni dei familiari dell'artigiano o commerciante.

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Il Ministero del Lavoro ha più volte chiarito che le prestazioni effettuate dai familiari generalmente sono prestazioni occasionali rese in via gratuita (sono cioè di natura morale) perché basate sulla cosiddetta “affectio vel benevolentiae causa”. Esse quindi comportano l'iscrizione INPS IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) solo in presenza dei requisiti di abitualità e di prevalenza.

 In particolare la prestazione è da considerarsi sempre occasionale in presenza delle seguenti situazioni :

1)   Prestazioni rese da familiare pensionato (non importa se di invalidità, anzianità o vecchiaia );

2)   Prestazioni rese da  familiare  assunto a  tempo pieno presso altro datore  di  lavoro;

3)   Prestazioni rese nell'ambito quantitativo di 90 giorni nell'anno solare ovvero ore 720 / anno. Il Ministero ha precisato che in caso di superamento dei 90 giorni, il limite massimo è rispettato anche nel caso in cui l'attività resa dal familiare si svolga soltanto per qualche ora al giorno, fermo il tetto delle 720 ore annue: è quindi ipotizzabile un'attività occasionale che copra 180 giorni l'anno per 4 ore giornaliere ovvero 360 giorni l'anno per 2 ore giornaliere.

In presenza delle circostanze sopraindicate, l’occasionalità è da considerarsi come la regola generale anche se le circolari in merito sembrano richiedere fonti probatorie scritte da  acquisire  in sede ispettiva  ovvero verbalizzazioni  di dichiarazioni  testimoniali  da  parte  degli ispettori.

 Ai  fini  Inail  resta  sempre  dovuto  il  premio  contro  gli  Infortuni  sul  lavoro  in presenza di specifico rischio da parte degli stessi familiari occupati anche in via occasionale.   Tuttavia , secondo il Ministero , per le prestazioni rese dai familiari  a  titolo  gratuito  non  sussiste  l’obbligo  assicurativo  INAIL  solo  nel caso in cui le prestazioni non siano “ricorrenti”, ovvero  se la  prestazione sia resa una/due volte nell’arco dello stesso mese, purché le prestazioni complessivamente effettuate nell’anno non siano superiori a 10 giornate lavorative.

Consulenza del Lavoro 3.0 srl

(Società  tra   Professionisti)