Licenziamento del dipendente dopo le sue giustificazioni.

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Anche se il dipendente ha fornito le giustificazioni prima della scadenza dei 5 giorni, nulla osta all’irrogazione della sanzione espulsiva, senza la necessità di attendere il decorso della residua parte del termine.

 È il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, secondo il quale il termine di 5 giorni dalla contestazione dell’addebito, prima della cui scadenza è preclusa, ai sensi dell’articolo 7, comma 5, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, la possibilità di irrogazione della sanzione disciplinare, compreso il licenziamento, è funzionale solo ad esigenze di tutela dell’incolpato, in quanto tende ad impedire, in quest’ultimo caso, che la sua estromissione dal luogo di lavoro possa avvenire senza che egli abbia avuto la possibilità di raccogliere e fornire le prove e gli argomenti a propria difesa.

Ne consegue che, qualora il lavoratore abbia fornito le sue giustificazioni prima della scadenza suddetta, senza manifestare alcuna esplicita riserva di ulteriori produzioni documentali o motivazioni difensive, nulla più osta qualora il datore di lavoro ritenga di doversi in tal senso determinare, all’immediata irrogazione della sanzione, senza che sia, a tal fine, necessario attendere il decorso della residua parte del termine.
Il suddetto termine non rientra propriamente nella categoria dei termini ne ante quem, ma in quella dei termini post quem, rivolta cioè non ad impedire che un determinato atto sia compiuto prima del decorso di un dato tempo, ma ad impedire che ciò avvenga senza che una determinata attività sia stata possibile, e, pertanto, soltanto al compimento della stessa. Ciò si desume dalla ratio della disposizione che è rivolta ad impedire che l’irrogazione della sanzione possa avvenire senza che l’incolpato abbia avuto la possibilità di raccogliere e di fornire le prove e gli argomenti a propria giustificazione: il valore che si intende tutelale non è l’esistenza, in sé e per sé, di un intervallo di tempo tra contestazione ed irrogazione, ma di tempo massimo che si ritiene presuntivamente idoneo a consentire le difese.

Fonte Teleconsul Editore Spa