L’attuale disciplina del lavoro intermittente è contenuta negli articoli dal 13 al 18 del D.Lgs. n. 81/2015. In particolare l’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2015 indica con precisione e tassatività le ipotesi in cui è possibile fare ricorso al lavoro intermittente, fra cui rientrano i requisiti oggettivi ovvero per lo svolgimento di prestazioni di carattere oggettivamente discontinuo o intermittente, individuate, secondo le specifiche esigenze rilevate, dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale Con riguardo a tale fattispecie, se i contratti collettivi non regolamentano le condizioni oggettive che consentono il ricorso al lavoro intermittente, «i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali».
Cio detto però l’art. 55, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 ha precisato che fino all’emanazione di tale decreto ministeriale «trovano applicazione le regolamentazioni vigenti», quindi, nella prassi operativa, si può tuttora fare riferimento al D.M. 23 ottobre 2004, che rinvia alle “tipologie di attività” che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia contenute nella tabella allegata al R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657. Ne consegue che laddove una prestazione lavorativa rientri nel contesto delle attività elencate nella citata tabella, che alleghiamo in pdf, l’instaurazione del contratto di lavoro intermittente sarà legittima a prescindere dall’età del lavoratore.
Tale posizione è stata ribadita e confermata anche dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Nota numero 10 del 21 marzo 2016 con quale ha fornito risposta all’Interpello avanzato da Federalberghi in merito alla piena applicabilità della tabella allegata al Regio Decreto 6 dicembre 1923 n. 2657 .
Nella suddetta nota il Ministero conferma infatti la possibilità di “rifarsi alle ipotesi indicate dal R.D. n. 2657 del 1923 al fine di attivare prestazioni di lavoro intermittente” ribadendo che “Tale soluzione, peraltro, risulta coerente con quanto già precisato da questo Ministero con circolare n. 20/2012, richiamata dall’interpellante, nonché da diverse risposte ad interpello fornite da questa Amministrazione in ordine alla questione in argomento (cfr. interpello n. 25/2012; n. 7/2014 ecc.)”.