Lavoro a chiamata? A quali attività di può applicare?

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L’attuale  disciplina  del  lavoro  intermittente  è contenuta  negli articoli dal 13 al 18 del  D.Lgs.  n. 81/2015.  In particolare l’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2015 indica con precisione e tassatività le ipotesi in cui è possibile fare ricorso al lavoro intermittente, fra cui rientrano i requisiti  oggettivi  ovvero  per  lo  svolgimento  di prestazioni di carattere oggettivamente discontinuo o intermittente, individuate, secondo le specifiche esigenze rilevate,  dai  contratti  collettivi  stipulati  da  associazioni  dei  datori  e  prestatori  di  lavoro  comparativamente  più rappresentative sul piano nazionale o territoriale  Con riguardo a tale fattispecie, se  i  contratti  collettivi  non  regolamentano  le  condizioni  oggettive  che  consentono  il  ricorso  al  lavoro intermittente, «i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali».

Cio detto però  l’art. 55, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015  ha  precisato  che  fino  all’emanazione  di  tale  decreto  ministeriale  «trovano  applicazione  le  regolamentazioni vigenti»,  quindi,  nella  prassi  operativa,  si  può  tuttora  fare  riferimento  al  D.M.  23  ottobre  2004,  che  rinvia  alle “tipologie di attività” che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia contenute nella tabella allegata  al  R.D.  6  dicembre  1923,  n.  2657.  Ne  consegue  che  laddove  una  prestazione  lavorativa  rientri  nel contesto  delle  attività  elencate  nella  citata  tabella, che alleghiamo in pdf, l’instaurazione  del  contratto  di  lavoro  intermittente  sarà legittima a prescindere dall’età del lavoratore.

Tale posizione è stata ribadita e confermata anche dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Nota numero 10 del 21 marzo 2016 con quale ha fornito risposta all’Interpello avanzato da Federalberghi in merito alla piena applicabilità della tabella allegata al Regio Decreto 6 dicembre 1923 n. 2657 .

Nella suddetta nota il Ministero conferma infatti la possibilità di “rifarsi alle ipotesi indicate dal R.D. n. 2657 del 1923 al fine di attivare prestazioni di lavoro intermittente” ribadendo che “Tale soluzione, peraltro, risulta coerente con quanto già precisato da questo Ministero con circolare n. 20/2012, richiamata dall’interpellante, nonché da diverse risposte ad interpello fornite da questa Amministrazione in ordine alla questione in argomento (cfr. interpello n. 25/2012; n. 7/2014 ecc.)”.

 

application/pdf Download Regio Decreto 2657_1923.pdf (27 Kbytes)