Legge 104/92 : nuovi beneficiari dei permessi.

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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità e l’incostituzionalità dell’articolo 33, comma 3, della Legge n. 104/1992 laddove tra i familiari fruitori dei permessi non include i conviventi.

“Nel fatto di specie, a sollevare la questione è il tribunale di Livorno che ha richiesto in seconda battuta l’intervento anche della consulta. La diatriba ha come soggetti attivi l’Asl e una sua stessa dipendente che nel corso degli anni aveva beneficiato dei permessi previsti dalla legge 104 per fornire assistenza al compagno convivente affetto da una grave patologia irreversibile.

 Di fatto, l’Asl, pretendeva di recuperare i giorni di permesso concessi alla lavoratrice, la quale si era rivolta alla magistratura per ottenere l’accertamento del suo diritto ai permessi e per ottenere dal datore di lavoro la restituzione delle somme trattenute in busta paga”.

Con tale verdetto la corte costituzionale non intende equiparare i coniugi e i conviventi ma cerca di tutelare la possibilità di garantire l’assistenza al soggetto portatore di handicap da parte delle persone a lui più vicine. Secondo i giudici costituzionali la norma che esclude i soggetti conviventi dal novero dei possibili beneficiari dei permessi, si pone, in contrasto dunque con i dettami degli art. 2 e 3 cost., nei quali, si sancisce il diritto alla garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo.

Consulenza del Lavoro 3.0 srl

(Società tra Professionisti)