Contratto intermittente

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Contratto intermittente: le nuove interpretazioni del Ministero

 Contratto di lavoro intermittente2.jpgIl contratto intermittente si caratterizza per la discontinuità e la intermittenza della prestazione lavorativa avente natura subordinata poiché le modalità e i giorni in cui va effettuata la prestazione sono individuati dal datore di lavoro. La legge, tuttavia, non definisce la “discontinuità” e la “intermittenza” caratterizzante il contratto, ebbene a tal proposito è intervenuto il Ministero precisando che fondamentale è la non esatta coincidenza tra la durata del contratto e la durata della prestazione.

Il Ministero ha chiarito inoltre che, perché si possa parlare di contratti di lavoro intermittente è anche importante predeterminare i giorni in cui la prestazione lavorativa deve essere effettuata non potendo mai tale periodo coincidere con l’intero anno, altrimenti verrà applicata come sanzione la trasformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato.

L’art.1, comma 21, lettera B, lettera b), l. n. 92 del 2012 introduce la sanzione amministrativa da € 400 fino a € 2.400 per mancata comunicazione delle giornate in cui il datore di lavoro intende usufruire della prestazione del lavoratore intermittente. In particolare il Ministero precisa che la sanzione va applicata per ogni lavoratore e non per ogni giornata di lavoro non comunicata, di conseguenza in un ciclo di 30 giorni viene applicata una sola sanzione per dipendente.

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Contratto di lavoro intermittente.jpg

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