Nuova procedura di tracciabilità dei voucher.

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Con il del D.Lgs. n. 185/2016 (decreto correttivo al Jobs Act) il Governo ha introdotto alcune disposizioni che integrano e modificano il c.d. codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 81/2015.  Nell’ambito di tali modifiche assume particolare rilievo l’intervento in materia di lavoro accessorio, rispetto al quale si introduce una maggiore tracciabilità dei voucher ed una specifica disciplina sanzionatoria.

La principale novità in tema di lavoro accessorio riguarda la sostituzione della Direzione Territoriale del Lavoro, con la sede territoriale competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, istituito dal D.Lgs. n. 149/2015, di cui al D.P.R. n. 109/2016, quale autorità destinataria della comunicazione preventiva obbligatoria in materia di lavoro accessorio.

Fermo restando la dichiarazione di inizio attività da parte del committente già prevista nei confronti dell’INPS, l’adempimento deve essere effettuato entro 60 minuti prima dell’inizio della prestazione tramite mail cosi come riporta la circolare n.1 del 17 Ottobre 2016 che ha dettato le prime indicazioni operative in merito alle nuove procedure di comunicazione di lavoro accessorio chiarendo appunto che, attualmente, l’unica modalità per adempiere all’obbligo di comunicazione è quella dell’invio della e-mail al solo indirizzo di posta elettronica appositamente creato per ciascuna sede territoriale dell’Ispettorato.

Le e-mail dovranno essere prive di qualsiasi allegato e dovranno riportare i dati del committente e quelli relativi alla prestazione di lavoro accessorio ovvero :

1) i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;

2) il luogo della prestazione;

3) il giorno di inizio e di fine della prestazione;

4) l’ora di inizio e di fine della prestazione.

Peraltro, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella medesima circolare impone anche l’obbligo di comunicare qualsiasi variazione rispetto alle comunicazioni già effettuate (“dovranno essere comunicate anche eventuali modifiche od integrazioni delle informazioni già trasmesse”) entro e  non oltre i 60 minuti prima dell’inizio delle attività cui si riferiscono.

La violazione dell’obbligo di comunicazione in questione comporta l’applicazione della "sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione" (art. 49, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015), senza peraltro la possibilità di avvalersi della procedura di diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004. Vale la pena inoltre ricordare che l’assenza, oltre che di tale comunicazione, anche della dichiarazione di inizio attività all’INPS, comporterà l’applicazione della maxisanzione per lavoro nero.

Consulenza del Lavoro 3.0 srl

(Società tra Professionisti)