Attenzione ad utilizzare il contratto di lavoro intermittente!

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In assenza dei requisiti soggettivi richiesti, la violazione delle clausole contrattuali che escludono il ricorso al lavoro intermittente comporta l’applicazione della sanzione della conversione in rapporto di lavoro intermittente in rapporto a tempo pieno ed indeterminato.

Nel caso di specie, una società ha stipulato contratti di lavoro intermittente in violazione delle previsioni del contratto collettivo di categoria, il quale aveva espressamente stabilito il divieto dell’utilizzo di tale forma contrattuale per il periodo di riferimento in ragione della mancata individuazione delle ragioni e delle esigenze produttive che ne giustificassero l’applicazione. L’art. 13 del D.lgs 81/2015 – si ricorda – demanda al contratto collettivo l’individuazione delle esigenze organizzative e produttive con riferimento alle quali possono svolgersi prestazioni di lavoro intermittente. In mancanza di tali previsioni contrattuali, supplisce, il DM 23.10.2004 che fa rinvio alla tabella allegata al RD 2657/23; tale articolo, dunque, non sembra escludere che la contrattazione collettiva possa stabilire, non rinvenendo le predette esigenze, il divieto di utilizzo del contratto di lavoro intermittente.
In tali casi, resta comunque legittimo il ricorso al lavoro intermittente nelle ipotesi in cui sussistano i requisiti soggettivi (il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il 25° anno, e con più di 55 anni).
Ne consegue che la violazione delle clausole contrattuali che escludano il ricorso al lavoro intermittente implica, laddove non ricorrano i requisiti soggettivi, una carenza in ordine alle condizioni legittimanti l’utilizzo della forma contrattuale in discussione e la conseguente applicazione della sanzione della conversione in rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.

Fonte Teleconsul Editore.