A norma dell’art. 4, comma 1, legge n. 108/1990 il datore di lavoro può liberamente recedere dal rapporto con un lavoratore domestico, vale a dire che il licenziamento è legittimo anche in assenza di giusta causa o di giustificato motivo di recesso, a condizione che esso avvenga nel rispetto del preavviso. Si tratta di uno dei casi di “libera recedibilità” previsto dal nostro Ordinamento.
Consulenza del Lavoro 3.0 srl
(Società tra Professionisti)