Licenziamento per superamento del comporto: indicazione precisa giorni malattia.

indietro

La fattispecie di recesso del datore di lavoro, per l'ipotesi di assenze determinate da malattia del lavoratore, tanto nel caso di una sola affezione continuata, quanto in quello del succedersi di diversi episodi è soggetta alle regole dettate dall'art. 2110 cod. civ..

 Il datore di lavoro non può licenziare il prestatore di lavoro se non dopo la scadenza del termine di conservazione del posto  c.d. periodo di comporto  previsto dai Ccnl di riferimento.
Normalmente il periodo di comporto viene suddiviso in:
-         secco: il termine di conservazione del posto nella ipotesi di una unica malattia di lunga durata;
-         per sommatoria: il termine di conservazione del posto nel caso di più malattie.

La giurisprudenza si è da sempre occupata con grande interesse del  tema del licenziamento per superamento del periodo di  comporto. In una recentissima sentenza, la Corte di Cassazione ha stabilito che, nel caso di licenziamento per superamento di tale periodo, il datore di lavoro è tenuto a comunicare, in modo analitico e puntuale, le giornate oggetto di assenza dal lavoro da parte del subordinato. Laddove tale specificazione non avvenga direttamente, il recedente è tenuto ad effettuarla, con separata comunicazione, laddove il dipendente provveda esplicitamente a richiederla.

Con la sentenza n° 18196 del 16 settembre 2016 si è pronunciata sul caso di un dipendete di Poste Italiane Spa licenziato per superamento del periodo massimo di conservazione del posto a causa di uno stato di salute personale particolarmente delicato. Nel caso in oggetto i giudici della Corte confermando quanto già deliberato dalla Corte Territoriale hanno evidenziato che nei licenziamenti per superamento del periodo di comporto il datore di lavoro è tenuto a fornire precisa e dettagliata indicazione delle giornate di assenza. I giudici rigettando il ricorso di  Poste Italiane Spa che di fatto aveva fornito un elenco delle giornate di assenza particolarmente lacunoso, e finanche impreciso, nonostante l'esplicita richiesta del prestatore, hanno sancito il reintegro del dipendente nel proprio posto di lavoro.

Consulenza del Lavoro 3.0 srl

(Società tra Professionisti)