Datore di lavoro responsabile in caso di mancato controllo macchinari.

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Ai fini assicurativi INAIL si definisce infortunio sul lavoro qualsiasi evento avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di 3 giorni.

La legge prevede una specifica assicurazione obbligatoria per indennizzare i lavoratori che subiscono uno di questi eventi e che copre anche gli infortuni che si verificano nel tragitto che il lavoratore compie per recarsi sul luogo di lavoro o per rientrare a casa (il c.d. infortunio in itinere). Elementi caratterizzanti dell’infortunio sono quindi:

  • un evento traumatico dal quale deriva una lesione alla salute del lavoratore o la sua morte;
  • un collegamento tra questo evento e lo svolgimento dell’attività lavorativa;
  • una durata dell’inabilità al lavoro di più di tre giorni;
  • la c.d. causa violenta.

Fondamentale obbligo del datore di lavoro è il rispetto degli obblighi di prevenzione previsti per tutelare la salute dei lavoratori. A tal proposito si richiama un interessante sentenza della Corte di Cassazione la numero 20807 del 14 Ottobre 2016 che sancisce la responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio occorso al proprio subordinato in caso di mancata vigilanza al corretto funzionamento delle protezioni di sicurezza cui sono dotati i macchinari aziendali.

“Nel caso di specie una dipendente subiva l’amputazione dell’avanbraccio rimastogli incastrato nei rulli di una macchina stiratrice. Dalle indagini emergeva che i rulli non si erano automaticamente bloccati a causa della rimozione delle viti che sigillavano la griglia di protezione alla leva antibloccaggio la quale non risultava nella posizione di fermo automatico. Pertanto accertata la rimozione delle viti, tra l’altro da un notevole lasso temporale, e in conseguenza di ciò che qualunque dipendente avrebbe potuto semplicemente azionare la leva di sicurezza, disattivando di fatto le protezioni automatiche previste sul macchinario i giudici rigettavano il ricorso del datore di lavoro sancendo la responsabilità di quest’ultimo per l’infortunio occorso alla dipendente”.

Consulenza del Lavoro 3.0 srl

(Società tra Professionisti)