Mantenimento perdita stato di disoccupazione Riforma Fornero

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Mantenimento o perdita dello stato di disoccupazione alla luce della Riforma Fornero e delle circolari Inps.

La legge n. 92 del 2012, cd. Riforma Fornero, ha modificato il d. lgs. n. 181 del 2000 introducendo importanti novità in materia di mantenimento e sospensione dello stato di disoccupazione. Tale innovazione rileva ai fini del raggiungimento dei 24 mesi di disoccupazione necessari per ottenere le agevolazioni alle assunzioni dei disoccupati di lunga durata.

Definizione dello stato di disoccupazione

Prima della Riforma – La disciplina originaria considerava disoccupato non solo chi era privo di impiego, ma anche chi nel corso dell’anno aveva svolto un attività lavorativa producendo un reddito inferiore a una determinata soglia. Vi era, quindi,  uno stretto collegamento tra reddito annualmente prodotto e mantenimento o perdita dello stato di disoccupazione. Infatti, lo svolgimento di un’attività lavorativa non determinava la perdita dello status di disoccupato quando il reddito prodotto non era superiore a:

  • 8.000 € derivanti da lavoro subordinato o parasubordinato
  • 4.800 € derivanti da lavoro autonomo
  • 8.000 € derivanti in parte da redditi da lavoro autonomo e in parte da lavoro dipendente.Disoccupato.jpg

A riguardo occorre precisare che per stabilire se è avvenuto o meno il superamento della soglia descritta, bisognava considerare solo il reddito annuo relativo all’ attività lavorativa effettivamente prestata. Ciò rilevava in particolare per i lavoratori autonomi per i quali non si doveva computare il reddito minimale dichiarato ai fini fiscali, ma quello effettivamente percepito per il lavoro svolto.

Dopo la Riforma – La legge 92 del 2012 ha optato per una definizione più stringente  poichè ha accantonato il criterio della conservazione dello status di disoccupato in presenza di un livello di reddito annuo inferiore ad una determinata soglia. La Riforma, infatti, stabilisce che disoccupato è solo chi:

  • non presta alcun tipo di attività lavorativa; 
  • si dichiara immediatamente disponibile al lavoro  

Quest’ultima dichiarazione deve essere effettuata dal lavoratore recandosi presso il Centro per l’Impiego competente in base al domicilio di appartenenza, il quale rilascerà una certificazione attestante la disponibilità al lavoro e il riconoscimento dello stato di disoccupazione.

Sospensione dello stato di disoccupazione

La Riforma Fornero ha modificato anche la disciplina relativa alla sospensione dello stato di disoccupazione. Tale sospensione permette lo svolgimento di un’attività lavorativa senza perdere l’anzianità di iscrizione al collocamento che verrà cristallizzata, senza aumentare ulteriormente, per tutto il periodo di durata del rapporto di lavoro.

Fino al 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della riforma, la sospensione avveniva per svolgimento di un’attività lavorativa:

  • di durata inferiore a 8 mesi;
  • di durata inferiore ai 4 mesi nel caso di lavoratori di età compresa fra i 18 e i 25 anni;
  • di durata inferiore ai 4 mesi nel caso di giovani laureati fino a 29 anni.

La Riforma Fornero ha voluto semplificare la disciplina in materia, prevedendo la sospensione dello stato di disoccupazione soltanto in presenza di un contratto di lavoro subordinato di durata inferiore a 6 mesi. Ciò vale per tutti i lavoratori indipendentemente dall’età e dal livello di istruzione.

Il riferimento alla subordinazione fa si che chiunque svolga un lavoro autonomo o parasubordinato, come i lavoratori a progetto o a partita iva, non possa beneficiare della sospensione anche in presenza di contratti di durata inferiore ai 6 mesi. In più dal momento che il mantenimento dello status di disoccupato non dipende più dai livelli di reddito prodotto, si può affermare che lo svolgimento di qualunque attività di lavoro autonomo o parasubordinato, anche se di breve durata o poco remunerativa, comporti la perdita dello stato di disoccupazione.

Perdita dello status di disoccupato

Anche in relazione a questa tematica, le modifiche introdotte dalla legge Fornero vanno valutate in un’ottica di semplificazione normativa. Infatti, si perde lo stato di disoccupazione se:

  • non ci si presenta ad una convocazione presso il Centro per l’impiego;
  • si rifiuta una congrua offerta di lavoro a tempo indeterminato, determinato o temporaneo;

ciò indipendentemente dalla durata del contratto proposto. Ante Riforma, invece, il rifiuto di un contratto di lavoro di durata inferiore a 8 mesi o 4 mesi (nel caso di giovani tra 18 e 25 anni o 29 anni se laureati) non comportava la perdita dello stato di disoccupazione.

Si ribadisce che alla luce della Riforma Fornero anche lo svolgimento di un lavoro autonomo o parasubordinato di qualunque durata comporta la perdita dello stato di disoccupazione.

La Riforma, quindi, ha inciso profondamente sulle categorie di soggetti che potranno essere iscritti nelle liste di disoccupazione realizzando complessivamente un restringimento dei requisiti per acquisire lo status di disoccupato, cercando di farli coincidere sempre di più con coloro che siano effettivamente privi di qualunque impiego.

L’agevolazione per assunzione di disoccupati di lunga durata

La disciplina appena descritta ha un forte impatto sulla materia delle agevolazioni riconosciute ai datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato disoccupati di lunga durata, in quanto per accedere all’incentivo è necessario che il lavoratore possegga lo status di disoccupato da almeno 24 mesi. E’ prevista, infatti, una riduzione dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro pari:

  • al 50 % per 36 mesi in caso di lavoratori non artigiani del Centro e del Nord Italia
  • al 100 % per 36 mesi per lavoratori artigiani che operino sul territorio nazionale e per quelli assunti da imprese del Mezzogiorno.

A riguardo bisogna segnalare che, il datore di lavoro non potrà godere degli incentivi suddetti in caso di nuova assunzione per sostituzione di un lavoratore:

  • licenziato per giustificato motivo oggettivo  
  • per riduzione del personale
  • sospeso

La legge considera “sostituzione di lavoratore licenziato” anche tutti quei casi in cui si assume un dipendente non rispettando il diritto di precedenza del lavoratore licenziato.

A tal proposito l’Inps ha precisato che, nel caso in cui si assumano più lavoratori rispetto a quelli licenziati, il datore di lavoro  potrà usufruire dell’agevolazione, ma solo per i lavoratori di numero eccedente rispetto a quelli licenziati.

Esempio

Lavoratori licenziati: n. 3

Lavoratori assunti: n. 5

Lavoratori per cui si beneficia dell’agevolazione: n. 2     

 

Il Coordinamento Scientifico

di Consulenza del Lavoro 3.0 srl

(Società tra Professionisti)