Assenza ingiustificata oltre 3 giorni e licenziamento disciplinare.

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La Corte di Cassazione ha ribadito che, sebbene il licenziamento intimato in conseguenza di una colpevole condotta del lavoratore, configuri una giusta causa, il recesso ha natura disciplinare e, pertanto, bisogna applicare la relativa procedura.

Così si è pronunciata la Suprema Corte sul caso di un licenziamento intimato ad una lavoratrice per assenza ingiustificata superiore i 3 giorni.

In particolare, i Giudici hanno accertato che, la società datrice di lavoro ha intimato il licenziamento per giusta causa senza osservare le garanzie procedimentali previste dallo Statuto dei lavoratori (L. n. 300/1970), dichiarando perciò l’illegittimità del recesso.

È consolidato, infatti, l’orientamento della giurisprudenza secondo il quale, il licenziamento intimato in conseguenza di una colpevole condotta del lavoratore, seppure idonea a configurare la giusta causa, ha natura disciplinare ed implica, quindi, l’osservanza delle garanzie procedimentali stabilite dall’articolo 7 del citato Statuto dei lavoratori.

La violazione di tale procedura rende ingiustificato l’atto di recesso, nel senso che il comportamento addebitato al dipendente, non fatto valere attraverso quella procedura, non può – sebbene sussistente e rispondente alla nozione di giusta causa o giustificato motivo – essere provato dal datore di lavoro per sottrarsi all’operatività della tutela apprestata dall’ordinamento.

Fonte Teleconsul Editore Spa