È pacifica l’ammissibilità della stipula di un contratto di apprendistato professionalizzante dopo aver svolto tirocinio formativo presso la stessa azienda.
Tale possibilità si evince dalla Circolare n. 5 del 21 gennaio 2013 del Ministero del Lavoro, che riprende e chiarisce la risposta ad interpello n. 8/2007 riguardo la possibilità di assunzione in qualità di apprendisti di soggetti che abbiano già prestato attività lavorativa presso la stessa azienda.
La risposta è affermativa, supposto che vengano rispettate alcune condizioni. Innanzitutto il problema non si pone qualora la prestazione lavorativa precedentemente svolta fosse in forza di una diversa qualifica professionale rispetto a quella oggetto del contratto di apprendistato professionalizzante.
Nel caso in cui vi sia coincidenza della qualifica professionale è ammissibile la stipula di contratto di apprendistato purché:
- questo sia idoneo a conferire una professionalità diversa da quella già acquisita;
- non sia di durata superiore alla metà di quella prevista dalla contrattazione collettiva.
È conseguentemente deducibile che, a maggior ragione nel caso di un tirocinio formativo, sia possibile la stipula presso la stessa azienda di un contratto di apprendistato, non essendo il tirocinio idoneo a pregiudicare l’instaurazione del nuovo percorso formativo, che può essere letto come continuativo e volto a conferire diversa professionalità al fine di conseguire un’occupazione stabile e professionale.
L’unica valutazione da fare resta quella relativa alla eventuale decurtazione del periodo costituito da formazione coincidente o analoga già ricevuta durante il tirocinio dal futuro apprendista.
Consulenza del Lavoro 3.0 srl
(Società tra Professionisti)