La lavoratrice in maternità può essere licenziata?

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A chiarire nuovamente la faccenda è la Corte di Cassazione con la recente sentenza n° 475 dell’11 gennaio 2017. Il licenziamento di una dipendente in maternità è da considerarsi nullo e privo di alcun tipo di effetto ed il divieto al licenziamento scatta, per il datore di lavoro, dall’inizio della gravidanza e fino al compimento di un anno del figlio.

In prima istanza, la Corte d’Appello di Napoli, aveva accolto l’appello della lavoratrice ordinando alla società di riassumerla oppure di risarcirle il danno commisurato in cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. La Corte aveva quindi considerato, erroneamente, illegittimo ma non nullo il licenziamento, mal interpretando l’art. 54, commi 1 e 5 del D.Lgs. n° 151/2001 (legge n° 1204/71).

Di conseguenza, la Corte di Cassazione, considerando come mai interrotto il rapporto di lavoro, identifica come obbligatori non solo il reintegro immediato ma anche il risarcimento del danno equivalente alle retribuzioni dal giorno del licenziamento fino al giorno dell’effettiva ripresa dell’attività lavorativa. 

L’unica eccezione al suddetto divieto è il licenziamento per giusta causa, cioè in caso di colpa grave della dipendente, da considerarsi appunto un caso non all’ordine del giorno, ma piuttosto occasionale.

Consulenza del Lavoro 3.0 srl

(Società tra Professionisti)