A seguito della perdita involontaria dell’occupazione, il lavoratore percepisce l’indennità di disoccupazione se in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti: stato di disoccupazione involontaria, almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
Se il soggetto viene assunto da un’altra azienda, a seconda dei casi, la Naspi cessa di essere erogata oppure può comunque essere corrisposta , sospesa o ridotta.
Di seguito vengono analizzate brevemente le casistiche:
- Se è raggiunto un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (€ 8000,00) e il rapporto è superiore a 6 mesi, l’indennità decade;
- Se è raggiunto un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (€ 8000,00) e il rapporto è inferiore a 6 mesi, l’indennità è sospesa per la durata del rapporto di lavoro;
- Se NON è raggiunto un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (€ 8000,00) l’indennità è percepita in misura ridotta (se il datore di lavoro è diverso da quello con cui è stato determinato il diritto alla Naspi).
Il Comitato Scientifico di Consulenza del Lavoro 3.0 srl
(Società tra Professionisti)