Quali agevolazioni ci sono per l'assunzione di disabili?

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Gli incentivi in materia di assunzioni di lavoratori disabili hanno come finalità quella di rendere concreta la promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone appartenenti alle “categorie protette”, che si trovano evidentemente in una condizione di svantaggio nella ricerca e nell’acquisizione del posto di lavoro.

Se è chiaro infatti il valore sociale del lavoro quale possibilità (anzi diritto costituzionalmente garantito, non dimentichiamolo!) di esprimere e sviluppare la propria personalità, autostima e soddisfacimento dei propri bisogni, ci rendiamo conto quindi di quanto questo luogo di interazione sociale possa risultare determinante quale fonte di rapporti sociali, di integrazione sociale e di autonomia, ancor di più per le persone con disabilità.

Innovativo in materia è l’art. 10 del D. Lgs. 14 settembre 2015 n. 151 (Jobs Act) che, modificando l’art. 13 della legge 12 marzo 1999 n. 68, ha introdotto un nuovo incentivo per l’assunzione di lavoratori con disabilità e ne ha definito le modalità di gestione.

Se ne illustrano brevemente di seguito i contenuti:

DATORI DI LAVORO INTERESSATI:

L’incentivo spetta a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che abbiano adempiuto o meno all’obbligo di assunzione di un disabile previsto per le aziende con 15 dipendenti (legge n.68/1999).

REQUISITI RICHIESTI:

-          Regolarità al versamento degli oneri contributivi ed assicurativi;

-          Osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;

-          Rispetto degli obblighi contrattuali e di legge;

-          Realizzazione dell’incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti l’assunzione;

-          Compatibilità con il mercato interno.

            CATEGORIA DI LAVORATORI INTERESSATI E MISURA DELL’INCENTIVO ECONOMICO:

-          Lavoratore con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla I alla III categoria delle tabelle annesse al D.P.R. n. 915/78: incentivo pari al 70% della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali per 36 mesi;

-          Lavoratore con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% ed il 79% o minorazioni ascritte dalla IV alla VI categoria delle tabelle annesse al D.P.R. n. 915/78: incentivo pari al 35% della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali per 36 mesi;

-          Lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%: incentivo pari al 70% della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali per 60 mesi;

TIPO DI ASSUNZIONE:

L’incentivo è concesso in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi e per tutta la durata del contratto.

In merito alla definizione delle procedure telematiche per la fruizione del beneficio, si rimanda alla circolare dell’Inps n. 99 del 13 giugno 2016.

Comitato scientifico di Consulenza del Lavoro  3.0 srl

(Società tra Professionisti)