Part time edilizia: il Tribunale di Napoli sconfessa interpretazione dell' Inps

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Part-time in edilizia: il Tribunale di Napoli sconfessa l’interpretazione dell’Inps sulla contribuzione virtuale

 

Il Tribunale di Napoli ha accolto l’interpretazione della Fondazione Studi dell’Ordine dei Consulenti del lavoro nell’ importante sentenza n. 32513 del 19 dicembre 2012 con la quale ha stabilito che, anche in caso di superamento del limite quantitativo all’assunzione di lavoratori part-time posto dalla contrattazione collettiva, non sia legittima l’applicazione della contribuzione virtuale.

Il concetto di contribuzione virtuale

 L’art. 29, comma 1, del Decreto Legge n. 244 del 23 giugno 1995, convertito in Legge n. 341 dell’ 8 agosto 1995, stabilisce che la contribuzione dei lavoratori edili vada determinata in relazione all’orario di lavoro normale settimanale previsto dai Contratti Collettivi Nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative. Ebbene la contribuzione così calcolata viene definita “virtuale” perché non è calcolata in ragione della retribuzione percepita per le ore di lavoro effettivamente lavorate, ma sulla base di quelle previste dal CCNL Edilizia Industria per il lavoro a tempo pieno, cioè 40 ore settimanali.

Il minimale contributivo può essere calcolato secondo questa formula:

Minimale giornaliero × n. giorni di lavoro sett. : orario normale di lavoro sett. a tempo pieno previsto dal CCNL = minimale contributivo orario

 

Lo stesso articolo 29 e, successivamente, il decreto del Ministero del Lavoro del 16 dicembre 1996, prevedono alcune ipotesi in cui non si applica il regime di contribuzione virtuale, ricorrendo invece a quella effettiva. Ciò  si verifica nei casi di:

-      malattia

-      infortunio sul lavoro

-      sciopero

-      attivazione della cassa integrazione guadagni per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa

-      anticipazioni da parte del datore di lavoro di somme erogate attraverso CIG

-      eventi indennizzati attraverso la cassa edile

-      permessi non retribuiti nei limiti delle 40 ore annue

-      frequenza corsi di formazione  professionali non retribuiti dal datore di lavoro

-      assenza per ferie collettive di lavoratori che non le hanno maturate

Il part- time: disciplina e limiti quantitativi

A questo punto si pone il problema di capire se il regime di contribuzione virtuale si applichi o meno nel caso in cui il rapporto di lavoro sia a tempo parziale, quindi con orario ridotto rispetto al normale orario di lavoro.

A tal proposito il decreto legislativo n. 61/2000, in attuazione della direttiva della Comunità Europea n. 81/1997, nell’ottica di favorire la diffusione del rapporto part-time ne indica la disciplina. In particolare l’art. 9 comma 4, in materia previdenziale, così si pronuncia: “Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell’ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l’anzianità relativa ai rapporti di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all’orario effettivamente svolto l’anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale”. Il decreto sembra, quindi, applicare il criterio del proporzionamento dei contributi alle ore di lavoro effettivamente lavorate.

Sulla materia è intervenuto anche il CCNL Edilizia Industria il quale all’ art. 78 pone un preciso limite quantitativo alle assunzioni di lavoratori part time nel settore edile:

-      il numero di operai a tempo parziale nel settore edile non può superare il 3 % del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato;

-      è possibile impiegare comunque un lavoratore part-time laddove non si superi il 30 % degli operai a tempo pieno dipendenti nella stessa impresa.

La funzione dei limiti quantitativi sopra descritti è quella di evitare un utilizzo distorto di questa tipologia di rapporto in un settore particolarmente esposto all’evasione contributiva quale quello edilizio, in cui purtroppo i datori di lavoro versano i contributi per un numero minore di ore rispetto a quelle lavorate.

Si segnala tuttavia che non rilevano i limiti percentuali appena enunciati per le seguenti categorie di lavoratori:

  • impiegati
  • operaio non adibito alla produzione, ad esclusione degli autisti
  • operaio occupato in lavori di restauro o archeologici
  • operaio di 4 livello
  • operaio che usufruisca di un trattamento pensionistico

In questi casi i contributi andranno calcolati in ragione della retribuzione percepita per le ore effettivamente lavorate. Questo trattamento previdenziale si applica anche alle trasformazioni da tempo pieno a tempo parziale intervenute per:

  • problemi di salute del richiedente adeguatamente certificati
  • assistenza ad un coniuge o parente di 1° grado per malattia o disabilità

 

L’interpretazione dell’Inps

Alla luce di queste novità normative l’Inps, con la circolare n. 6 del 2010, si è pronunciata sulla questione dell’applicabilità della contribuzione virtuale al lavoro part-time in edilizia arrivando, in via interpretativa, ad un’ importante conclusione.

L’ Inps ha affermato che per il lavoro part-time sono dovuti contributi commisurati alla retribuzione percepita per le ore di lavoro effettivamente prestate, tuttavia se vengono assunti lavoratori part time in numero superiore alle soglie limite previste dall’art. 78 ai lavoratori eccedenti si applicherà il regime contributivo virtuale. L’Inps, infatti, sottolinea che il lavoro part-time non è previsto tra le cause di esclusione indicate in modo puntuale dall’art. 29 del d. l. n. 244 del 1995 e dal decreto ministeriale del 1996 e pertanto in caso di violazione del limite quantitativo indicato nel CCNL, i lavoratori in sovrannumero andranno considerati ai fini contributivi alla stregua dei lavoratori a tempo pieno.

In più l’Inps afferma che in relazione ai lavoratori assunti violando i limiti contrattuali suindicati, i datori di lavoro non potranno neanche beneficiare delle agevolazioni contributive e si dovrà procedere anche al recupero degli eventuali benefici già goduti.

Questa interpretazione è stata fatta propria anche dal Ministero del lavoro con l’interpello n. 8/2011 e dall’Inail con la circolare n. 51/10. Segnatamente all’Interpello Ministeriale si legge che, nel caso si debba applicare il regime contributivo virtuale per violazione dei limiti percentuali indicati nel CCNL, il mancato pagamento della contribuzione prevista per il tempo pieno comporta il mancato rilascio del DURC.

Successivamente, la Commissione paritetica delle Casse Edili (CNCE) in sede di rinnovo del CCNL ha stabilito che il mancato rispetto dell’art. 78 comporta il rilascio del DURC irregolare dal 1 gennaio 2011.

 

L’interpretazione della Fondazione Studi dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro

L’interpretazione dell’Inps ha destato molte perplessità negli addetti ai lavori, a riguardo infatti, si è espressa la Fondazione Studi dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro che, nella circolare n. 8 del 2010, ha effettuato una profonda critica dell’orientamento dell’Istituto previdenziale arrivando a dimostrare una tesi del tutto opposta.

In particolare i Consulenti del lavoro ritengono che l’art. 1, comma 3, d.lgs. n. 61/2000, non deleghi le parti sociali a stabilire limiti quantitativi all’utilizzo dei lavoratori part time in azienda in quanto si limita semplicemente a statuire che le rappresentanze sindacali unitarie “possono determinare le condizioni e le modalità della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro” part time. Di conseguenza la previsione dei limiti quantitativi contenuta nell’art. 78 sarebbe inefficace perché introdotta in assenza di delega del legislatore, il quale se avesse voluto delegare alle parti sociali questo potere lo avrebbe fatto espressamente, com’ è avvenuto in altri casi, né d’altra parte il legislatore è intervenuto in prima persona per limitare il lavoro part- time.

La Fondazione Studi ha, inoltre, constatato come l’interpretazione dell’Inps abbia degli effetti negativi anche sul piano sostanziale in quanto determina una sperequazione tra il lavoratore edilizio e quello di un altro settore. Infatti, se i limiti quantitativi vengono superati, ad esempio, nel settore commercio il lavoratore deve pagare i contributi in relazione alle ore effettivamente lavorate, al contrario il lavoratore edile è gravato da un quid in più corrispondente alla differenza tra la contribuzione calcolata sulle ore effettive e quelle virtuali.

I Consulenti del lavoro sottolineano che l’interpretazione dell’Inps sembra mettere in subordine il lavoro a tempo parziale rispetto a quello pieno, andando contro quelle che sono le intenzioni del d.lgs. 61/2000 che recepisce la direttiva europea n. 81/97 volta, al contrario, a favorire la diffusione del rapporto di lavoro part-time ponendolo sullo stesso piano del rapporto full time.

La svolta: la decisione del Tribunale di Napoli

Il contrasto interpretativo presente nella dottrina è stato abilmente risolto dal Tribunale di Napoli nella sentenza n. 32513 del 19 dicembre 2012 in cui il giudice ha recepito l’interpretazione della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, segnando di fatto uno spartiacque che potrà influire sull’applicazione della normativa in materia, soprattutto se troverà seguito nella giurisprudenza successiva.

Il Tribunale di Napoli ha completamente sconfessato la tesi sostenuta dall’Inps affermando, come già sostenuto dai Consulenti del lavoro, che dal d.lgs. n. 61/00 non risulta alcuna delega alle parti sociali in relazione ai limiti quantitativi all’assunzione dei lavoratori part-time, non potendo rientrare questa nella previsione dell’art.1 comma 3 che autorizza la contrattazione collettiva  a disciplinare esclusivamente le modalità e le condizioni di svolgimento della prestazione lavorativa. Il Giudice, infatti, afferma che quando il legislatore intende delegare lo afferma esplicitamente nel testo normativo, arrivando perciò ad annullare il verbale dell’Inps in cui si contestava il mancato versamento della contribuzione virtuale prevista come “sanzione” per il mancato  rispetto delle soglie previste dall’art. 78 del CCNL. Secondo i magistrati l’unico motivo che giustificherebbe la pretesa dell’Inps sarebbe la conversione del rapporto in tempo parziale in tempo pieno, ma la legge non ricollega alla violazione dei limiti questa tipologia di sanzione.

Nonostante questa sentenza per il momento valga a regolamentare solo il caso concreto, può aprire la strada ad una diversa interpretazione della normativa in materia che probabilmente spingerà il legislatore ad intervenire in prima persona o ad effettuare una delega esplicita alla contrattazione collettiva, se vorrà continuare a mantenere un limite all’utilizzo del lavoro a tempo parziale nel settore edilizio.

Il Coordinamento Scientifico

di Consulenza del Lavoro 3.0 srl

(Società tra Professionisti)