PRESTO : Il nuovo voucher per le piccole aziende!

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L’Art 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, disciplina la possibilità per i datori di lavoro di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, attraverso un contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali di ridotta entità.

La circolare Inps n. 107 del 05/07/2017, riprende il testo del sopracitato decreto, dando numerose indicazioni di tipo operativo in merito alle modalità. 

Diverse sono le limitazioni poste a questo tipo di prestazioni lavorative, innanzitutto quelle di tipo economico, ovvero:

-          Ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiori a 5.000 euro;

-          Ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

-          Per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

A tali limiti, va ad aggiungersi il limite dello svolgimento massimo di 280 ore nell’arco dello stesso anno civile.

Il ricorso a tale contratto è concesso a tutte le aziende tranne quelle che:

-          Hanno più di 5 lavoratori assunti a tempo indeterminato: si specifica che vanno esclusi dal computo gli apprendisti (anche se la sopracitata circolare Inps sembra includerli nel computo) ed i lavoratori part-time andrebbero computati in proporzione all’orario svolto;

-          Imprese del settore agricolo, tranne che per determinate categorie di soggetti;

-          Imprese dell’edilizia e settori affini;

-          Nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

Non è possibile far ricorso a prestazioni di lavoro occasionali da parte di lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa e tale rapporto non deve essere sussistito nei 6 mesi precedenti (secondo la sopracitata circolare Inps il periodo di sei mesi da assumere a riferimento per il calcolo della media occupazionale è quello che parte dall’ottavo al terzo mese antecedente alla data di svolgimento della prestazione).

La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro, e sono interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione Inps nella misura del 33% del compenso,  il premio Inail nella misura del 3,5% del compenso, i costi di gestione nella misura dell’ 1% del compenso, per un costo totale di 12,38 euro.

Il compenso giornaliero, inoltre, non può essere inferiore a 36,00 euro netti, anche qualora la prestazione lavorativa sia inferiore a 4 ore.

L’erogazione del compenso al lavoratore, avviene entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, attraverso l’accredito delle somme sul conto corrente bancario fornito dal prestatore all’atto della registrazione. In caso di assenza di indicazioni sul conto corrente bancario, il pagamento avverrà tramite bonifico bancario domiciliato con spese a carico del prestatore.

Per quanto attiene le modalità di attivazione, l’Inps ha istituito apposita piattaforma telematica, attraverso la quale l’utilizzatore deve comunicare, previamente allo svolgimento della prestazione ed al massimo 60 minuti prima, la previsione della prestazione stessa, secondo le modalità descritte di seguito. L’utilizzatore, deve inoltre preliminarmente versare le somme utilizzabili per retribuire le prestazioni attraverso il modello F24 ELIDE con causale CLOC.

La sopracitata comunicazione attraverso la piattaforma telematica Inps, deve contenere le seguenti informazioni:

-          I dati anagrafici ed identificativi del prestatore;

-          Il luogo di svolgimento della prestazione;

-          L’oggetto della prestazione;

-          La data e l’ora di inizio e di termine della prestazione;

-          Il compenso pattuito per la prestazione.

Il prestatore riceverà a sua volta notifica della dichiarazione resa e, nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l’utilizzatore è tenuto a comunicare, sempre con la stessa piattaforma, la revoca della dichiarazione trasmessa entro i 3 giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione.

In caso di superamento, da parte di un utilizzatore, del limite di importo di € 2500 o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nello stesso anno, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

In caso di violazione degli obblighi di comunicazione o di uno dei divieti su indicati, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500 a € 2500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.

A cura del Dott. Ciro Abbondante – Consulente del Lavoro e della Dott.ssa Salemme Vincenza Praticante Consulente del Lavoro.