Tassati i rimborsi forfettari per le spese telefoniche dei dipendenti.

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L’utilizzo del telefono cellulare da parte dei dipendenti per finalità aziendali e private apre la questione della rilevanza fiscale o meno dei rimborsi corrisposti dal datore di lavoro per i costi delle telefonate.

Se viene sposato il principio di onnicomprensività (art. 51 TUIR), tutte le somme percepite a titolo di rimborso relative al rapporto di lavoro, quindi anche quelle telefoniche, concorrono a formare la base imponibile del reddito da lavoro dipendente.

L’imponibilità o meno del rimborso stesso pare però dipendere, ai sensi della Risoluzione n. 74/E del 20 giugno 2017 dell’Agenzia delle Entrate, dal criterio col quale sia stato definito l’importo del rimborso.

Se infatti il Legislatore individua elementi oggettivi, basati su fatti documentalmente accertabili, per la definizione dei costi che il datore di lavoro deve sostenere a compenso delle somme anticipate dal dipendente (per semplicità di operazioni) nell’esclusivo interesse dell’attività lavorativa, tali somme non rientrano nel reddito da lavoro dipendente.

Se invece il Legislatore stabilisce un criterio forfettario, non supportato da parametri oggettivi, per la quantificazione dell’importo da rimborsare, tale somma non può essere esclusa dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Tale è il caso del rimborso per le spese di telefonia: considerato che il telefono aziendale viene utilizzato dal dipendente promiscuamente, non vi sono elementi oggettivi sulla base dei quali la società rimborsante si possa regolare, come ad esempio il numero delle chiamate o la durata delle stesse, dovendo la società stessa rimborsare forfettariamente il costo delle telefonate.

In base quindi alla lettura data dalla Risoluzione su citata, la parte di costo relativa al servizio di telefonia, in particolar modo nel caso in cui sia il lavoratore stesso a scegliere il gestore telefonico e a stipulare il relativo contratto, lasciando estraneo il datore di lavoro rispetto al rapporto di lavoro instaurato con il gestore telefonico, viene rimborsata forfettariamente dall’azienda e quindi concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente. 

A cura del Dott. Ciro Abbondante - Consulente del Lavoro e della Dott.ssa Vincenza Salemme - Praticante Consulente del Lavoro