Il dipendente assente per malattia può svolgere altra attività lavorativa?

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Ciò non vuol dire che il lavoratore possa svolgere qualunque altra attività lavorativa, ma soltanto quelle che non pregiudichino il processo di guarigione; pare evidente quindi che è necessario un esame del merito e venga valutato sempre il caso specifico.

Infatti lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia può giustificare il recesso delIl licenziamento per giusta causa del dipendente che, assente per malattia, abbia prestato per tale periodo altra attività lavorativa è legittimo? Se lo è, è legittimo in ogni caso o nella sola ipotesi che la malattia sia giudicata inesistente? Vi sono dei parametri obiettivi attraverso i quali il giudice possa valutare la buona fede del dipendente?

Alla stregua degli artt. 1175 e 1375 c.c., entrambe le parti del rapporto di lavoro devono attenersi ai doveri di correttezza e buona fede, e di conseguenza in caso di malattia, il dipendente deve adottare comportamenti che possano facilitare la propria ripresa psico-fisica, al fine di rientrare quanto prima sul luogo di lavoro ed adempiere agli obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà.

Il rispetto di tali principi, non vieterebbe la possibilità al dipendente di svolgere altra attività lavorativa, in quanto tale ipotesi risulterebbe essere una pretesa meramente contrappositiva e lesiva della volontà del dipendente e non è quindi legittimo un licenziamento per giusta causa, a priori, per la sola ragione che durante il periodo di malattia il lavoratore abbia svolto una qualsivoglia attività lavorativa. datore di lavoro sicuramente nel caso in cui vi sia accertamento dell’inesistenza della malattia con fraudolenta simulazione della stessa, ma non solo.

Tale provvedimento è giustificato anche nel caso in cui il lavoratore svolga un’attività lavorativa che possa pregiudicare o ritardare la guarigione ed il rientro in servizio, dimostrando scarsa attenzione del dipendente alla propria salute ed ai relativi doveri di cura.

In merito a questa seconda valutazione di fatto, viene lasciata discrezionalità al giudice che, calandosi nella realtà circostante, deve valutare e desumere nel caso specifico, in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, la correttezza o meno del lavoratore nello svolgere altra attività lavorativa e in che misura questa possa rallentare la sua ripresa.

I suindicati principi sono desunti dalla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 10416 del 27 aprile 2017. Nel caso di specie la Corte ha giudicato legittimo il recesso per giusta causa del datore di lavoro di un dipendente che, assente per malattia (trauma contusivo al piede), svolgeva attività di cameriere in una pizzeria! In tal caso è stato chiaramente giudicato leso il vincolo fiduciario sotteso al rapporto di lavoro.

A cura del Dott. Ciro Abbondante – Consulente del Lavoro e della Dott.ssa Vincenza Salemme Praticante Consulente del Lavoro