Attenzione a pensare che le quietanze liberatorie siano sempre valide!

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La quietanza liberatoria o a saldo consiste in una dichiarazione, sottoscritta a fine rapporto lavorativo, con la quale il lavoratore precisamente attesta di aver percepito, a totale soddisfacimento, tutte le somme spettantegli e di non avere altro a che pretendere dal proprio datore di lavoro.

Tuttavia, configurandosi come una mera manifestazione del convincimento soggettivo dell’interessato (dichiarazione di scienza) di essere stato soddisfatto in tutti i suoi diritti, non è preclusa la possibilità, in caso di errore, di ricorrere in giudizio per il riconoscimento di quelli rimasti insoddisfatti.

Con la sentenza n. 18321 del 19 settembre 2016, la Corte di Cassazione, Sez. IV, Lavoro, si è espressa in tema di legittimità della quietanza a saldo contenente una dichiarazione di rinuncia, che possa ritenersi valida a condizione che risulti accertata e comprovata la consapevolezza di abdicare a diritti determinati o quanto meno, determinabili.

Nel caso di specie, un lavoratore, in occasione della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, aveva sottoscritto una quietanza dalla quale risultava che la società corrispondeva, a titolo transattivo, la somma lorda di euro 1.000,00, al fine di evitare qualsiasi rischio di eventuali controversie, inerenti anche il calcolo dell’indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto nella sua totalità.

L’atto sottoscritto, avente piena efficacia di rinuncia e/o transazione, avrebbe dovuto essere impugnato nel termine di decadenza di sei mesi dalla fine del rapporto di lavoro o dalla data della rinuncia/transazione, se queste  sono avvenute dopo la cessazione medesima, così come disciplinato dall’ex art. 2113 c.c. (rinunzie e transazioni). Dunque, a parere dei Giudici di prime, l’atto aveva efficacia.

Di diverso parere il lavoratore, il quale, proponendo ricorso, denunciava di non aver avuto una piena ed adeguata consapevolezza di abdicare a diritti che non erano stati espressamente specificati, eccependo che la richiesta muoveva dalla volontà di acclarare il proprio diritto all’inclusione nel calcolo del TFR di tutte le somme ricevute, anche quelle a titolo di lavoro prestato in via continuativa.

La Corte, accogliendo il ricorso, ha precisato che “la quietanza a saldo sottoscritta dal lavoratore, ove contenga una rinuncia, in termini generici, ad una serie di titoli in astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione che risulti accertato, sulla base dell’interpretazione del documento, che sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi”; infatti, enunciazioni generiche sono assimilabili alle clausole di stile e non sono sufficientemente idonee di per sé a comprovare l’effettiva sussistenza di una volontà dispositiva dell’interessato.

A fronte della generica rinuncia a tutte le questioni relative il calcolo dell’indennità di anzianità e del pagamento di un corrispettivo, non poteva dirsi esistente la consapevolezza del diritto e la volontà del lavoratore. L’ aver percepito una somma di denaro a titolo di TFR non consentiva di ritenere che il lavoratore avesse piena consapevolezza del diritto maturato, che non era determinato o determinabile.

In ottemperanza a quanto esposto, la Corte si è pronunciata nuovamente su un caso analogo, con la sentenza n. 20976 dell’8 settembre 2017, con la quale ha riconfermato che per poter rilevare una volontà di disposizione del diritto è fondamentale che il lavatore abbia piena consapevolezza di quanto gli spetta e che abbia la volontà di rinunciare a diritti determinati o almeno determinabili.

Il documento, nel suo testo letterale o sulla base di altre circostanze desumibili, deve essere interpretato nel senso di una dichiarazione consapevole, da parte del lavoratore, dei diritti in esso indicati e ai quali espressamente e volutamente egli intende abdicare o transigere.

A cura del Dott. Ciro Abbondante - Consulente del Lavoro e della Dott.ssa Bianca Panico – Praticante Consulente del Lavoro.