Work life balance : agevolazioni per la conciliazione vita privata-lavoro.

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L’equilibrio tra vita professionale e vita privata diventano un diritto fondamentale del lavoratore, per la cui tutela gli stati europei devono definire adeguati programmi di intervento: così statuisce il Parlamento europeo con Risoluzione del 13 settembre 2016.

L’Italia era già stata precorritrice in materia scegliendo di destinare, attraverso l’art. 25 del D. Lgs. 80 2015, alla promozione della conciliazione tra vita privata e lavoro più di 100 milioni di euro e disponendo che con decreto ministeriale sarebbero stati definiti i criteri di utilizzo di tali risorse.

Il Ministero del Lavoro, con decreto del 12 settembre 2017, da seguito al Jobs Act, dando definizione ai suindicati criteri e più precisamente statuendo che tali risorse sarebbero state destinate in forma di sgravio contributivo ai datori di lavoro che avrebbero definito e sottoscritto contratti di secondo livello nel periodo 1° gennaio 2017- 31 agosto 2018, contenenti l’introduzione di istituti di conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori e successivamente depositati presso la Direzione territoriale del lavoro.

Al fine di avere accesso alle sopracitate agevolazioni contributive, i contratti collettivi aziendali devono essere indirizzati almeno al 70% della media dei dipendenti occupati dal medesimo datore di lavoro nell’anno civile precedente la domanda di beneficio, ed inoltre l’azienda deve dimostrare la regolarità contributiva e di rispettare i generali obblighi di legge e dei contratti collettivi nazionali.

Inoltre, ai fini dell’ammissione al beneficio, le misure di conciliazione vanno individuate, in numero almeno  di due,  una delle quali sicuramente in una delle prime due macroaree di seguito indicate:

-          Aree di intervento genitorialità (estensione congedo paternità, parentale, previsione di asili nido aziendali, ecc.)

-          Aree di intervento flessibilità organizzativa (lavoro agile, flessibilità di orario, part-time, ecc.)

-          Welfare aziendale (convenzioni con strutture per servizi di cura, ecc.

Ma veniamo quindi al punto di rilievo e cioè alla misura del beneficio: esso è quantificato dall’Inps in funzione dell’importo delle risorse finanziare disponibili per ciascun anno, nonché del numero dei datori di lavoro aventi diritto e della relativa forza aziendale media. Tale beneficio non potrà in ogni caso essere superiore al 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dichiarata dal datore nell’anno civile precedente la domanda di fruizione.

La domanda di ammissione al beneficio va inoltrata all’Inps fornendo i dati richiesti dall’istituto stesso ed entro i seguenti termini:

-          Entro il 15 novembre 2017 per i contratti depositati entro il 31 ottobre 2017, per le risorse stanziate per il 2017;

-          Entro il 15 settembre 2018 per i contratti depositati entro il 31 agosto 2018, per le risorse stanziate per il 2018.

Si noti che tale intervento è perfettamente in linea con la recente legislazione, tesa all’incremento di misure volte all’incentivo della contrattazione aziendale: si pensi all’ampliamento delle possibilità di regolamentazione, riconosciuta ai contratti aziendali e territoriali, dei vari aspetti del rapporto di lavoro, nonché dei premi di risultato e del welfare aziendale.

In tal senso, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in oggetto in materia di conciliazione tra vita privata e professionale, ben si sposano con quelli relativi all’adozione di un piano di welfare aziendale. Innanzitutto perché in entrambi i casi va incentivata una regolamentazione di tipo aziendale (giova ricordare che, al fine di usufruire dei benefit previsti dal welfare aziendale, occorre predisporre un piano di welfare ad hoc attraverso un regolamento aziendale) ed in secondo luogo perché tra le misure di conciliazione che dovranno essere inserite nella contrattazione di secondo livello al fine di usufruire degli sgravi contributivi, vi sono, come suindicato, le misure di welfare aziendale concernenti l’area dei servizi di time saving.

Negli ultimi anni il benessere psico-fisico del lavoratore  e, nel caso specifico l’equilibrio tra la vita professionale e privata, oltre ad essere divenuto un vero e proprio diritto da tutelare, ha il risvolto di costituire presupposto necessario al raggiungimento di un rendimento produttivo più elevato.

È infatti una considerazione ovvia quella secondo cui il lavoratore più “felice” e che riesce a dedicarsi anche alla sua vita privata in maniera soddisfacente rende di più.

A cura del Dott. Ciro Abbondante – Consulente del Lavoro e della Dott.ssa Vincenza Salemme Praticante Consulente del Lavoro.