Cosa succede se il lavoratore non ritira la raccomandata del datore di lavoro?

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Può ben capitare che il datore di lavoro si trovi nella condizione di dover procedere con il licenziamento per giusta causa di un proprio dipendente, per il quale esperisce la dovuta e necessaria procedura che prevede la preventiva contestazione del comportamento oggetto della futura sanzione.

Accade spesso che la consegna della prima raccomandata non riesca e venga depositata presso l’ufficio postale. Il datore di lavoro si accorge del fatto che non risulta la ricevuta di avvenuta consegna e non sa in quale maniera procedere poiché, presumendo che il dipendente non sia venuto a conoscenza della contestazione mossagli e per la quale non ha presentato giustificazioni, teme di incorrere in sanzioni in caso di impugnativa del licenziamento per vizio procedurale.

In realtà il datore di lavoro può completare la procedura disciplinare, procedendo anche con il licenziamento se è la misura sanzionatoria prevista per il comportamento contestato.

Infatti se è pacificamente ammissibile che il dipendente non si trovi al proprio domicilio al momento della consegna della lettera, la busta si considera comunque consegnata dal momento che la stessa viene depositata presso l’ufficio postale di competenza e viene notificato al dipendente, con comunicazione lasciata nella casetta postale, la giacenza in posta della lettera stessa.

Il comportamento del soggetto che non ritira la comunicazione entro i successivi trenta giorni viene considerato colpevole di inerzia poiché se ne presume la relativa conoscenza della giacenza della lettera stessa.

Potrebbe ovviamente accadere che il soggetto si trovi nella effettiva posizione di non poter ritirare il documento, pur essendone a conoscenza, ma neanche questa ipotesi varrà come giustificativa, potendo lo stesso delegare qualcuno al ritiro della stessa.

Affinché l’atto inviato non sia effettivamente produttivo di effetti e quindi nullo, bisogna che si verifichino le due condizioni congiuntamente e cioè, oltre all’impossibilità oggettiva di recarsi all’ufficio postale per ritirarla, anche l’impossibilità oggettiva di averne avuto notizia (è il caso ad esempio di un soggetto ricoverato in ospedale).

Tutto ciò in base alla interpretazione data in ultima dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 23260 del 05/10/2017 dell’art. 1335 c.c. di cui giova riportare il contenuto: “La proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa,  nell’impossibilità di averne notizia”.

Quindi solo nel caso in cui il lavoratore dimostri di non essersi realmente trovato nella condizione di essere a conoscenza della presenza di una comunicazione a lui indirizzata, la lettera di contestazione, quale anello necessario della procedura disciplinare, potrebbe essere considerata nulla e potrebbe non aver svolto la sua funzione ai fini del licenziamento stesso.

A cura del Dott. Ciro Abbondante – Consulente del Lavoro e della Dott.ssa Vincenza Salemme – Praticante Consulente del Lavoro.