Quando è possibile richiedere gli ANF per figli maggiorenni?

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Quale sostegno economico erogato alle famiglie dei lavoratori, l’assegno al nucleo familiare, è a talune condizioni richiedibile anche per i figli maggiorenni.

La Circolare Inps n. 13, 12/01/2007, attua le novità dettate dall’art. 1, comma 11, legge 27/2006 n. 296, introducendo in particolare  la possibilità di richiedere gli Anf anche per i figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni di età, a determinate condizioni di cui si darà brevemente illustrazione di seguito.

Al fine di verificare se si è titolari di tale diritto, la prima cosa di cui accertarsi è il possesso o meno del requisito della “famiglia numerosa,” intendendosi per tale un nucleo (per l'appunto), composto da almeno quattro figli o equiparati* di età inferiore a 26 anni (fino al compimento del ventiseiesimo anno di età), indipendentemente dal carico fiscale, dalla convivenza, dallo stato civile e dalla qualifica; requisito di cui si dovrà ovviamente attestarne il possesso.

In secondo luogo, bisogna sottolineare che è possibile richiedere gli Anf soltanto per figli maggiorenni, ma di età compresa tra i 18 e i 21 anni e che siano studenti o apprendisti. Questi ultimi rileveranno al pari dei figli minori ai fini dell’applicazione delle tabelle relative all’importo degli assegni.

Ai fini dell’ottenimento di tale sostegno economico, è necessario esperire correttamente la procedura di cui si indicano brevemente i punti salienti:

-          Occorre dimostrare all’Inps che  il proprio nucleo familiare sia qualificabile come numeroso, tramite apposita autocertificazione messa a disposizione dall’Inps stessa (modello ANF/NN).

-          Compilare il modello necessario a richiedere l’autorizzazione ad includere nel proprio nucleo i figli maggiorenni (modello ANF42);

-          I sopracitati modelli vanno presentati ad uno sportello Inps di competenza, corredati di documento d’identità del richiedente (chi richiede gli Anf direttamente all’Inps come gli iscritti alla gestione separata, o percettori di disoccupazione e mobilità dovranno allegare i modelli direttamente alla domanda);

-          Una volta ottenuta l’autorizzazione dall’Inps (modello ANF 43), bisogna presentarla al datore di lavoro in allegato alla domanda per gli ANF (modello ANF/DIP); il datore anticiperà in busta paga l’importo degli assegni ai dipendenti.

Si evidenza inoltre che i figli di età compresa tra i 21 ed i 26 anni vanno in ogni caso esclusi  dal numero dei componenti e dalla determinazione del reddito familiare, rilevando gli stessi soltanto ai fini dell’individuazione del nucleo quale numeroso o meno.

L’autorizzazione ha  valenza di un anno, ma in ogni caso la norma non trova più applicazione sia in caso di variazione del nucleo familiare (ad esempio compimento del ventiseiesimo anno di età di uno dei quattro figli), sia nel caso in cui il soggetto che ha diritto alla prestazione compia ventuno anni oppure perda la qualifica di studente o apprendista. Tali variazioni vanno tempestivamente comunicate alla sede competente tramite modello ANF/VAR.

A cura del Dott. Ciro Abbondante – Consulente del Lavoro e della Dott.ssa Vincenza Salemme Praticante Consulente del Lavoro.

* Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi o gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati (art. 38 D.P.R. 26 Aprile 1957 n.818).