Smart Working : caratteristiche dell'accordo bilaterale.

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Con l’espressione smart working, o lavoro agile, così come contenuta nella legge n. 81/2017, art. 18, s’intende una modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita con accordo tra le parti, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

L’accordo, redatto per iscritto, può essere stipulato sia a tempo determinato che indeterminato ed è fondamentale precisarne i principali aspetti:

  • durata del lavoro: con l’indicazione dell’arco temporale a decorrere del quale il lavoratore presterà la sua attività lavorativa,
  • orario di lavoro: sebbene il lavoro agile non sia sottoposto a vincoli di orario, la prestazione dev’essere eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, così come predisposto dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Dunque, potranno essere precisate le ore di lavoro settimanale suddivise in determinate giornate e l’orario di lavoro potrà essere modificato, ad esempio, per ragioni ed esigenze aziendali, fermo restando il limite complessivo delle ore settimanali concordate. Inoltre, nell’accordo devono essere sempre indicati i tempi di riposo del lavoratore,
  • luogo della prestazione: il lavoratore può prestare la propria attività in parte all’interno dei locali aziendali ed in parte all’esterno degli stessi, senza una postazione fissa. Nell’accordo potranno essere indicate anche le modalità di svolgimento della prestazione,
  • attrezzature di lavoro: per svolgere la prestazione lavorativa agile può essere necessario l’utilizzo di strumenti tecnologici, ad esempio personal computer, e nell’accordo, il datore di lavoro dovrà indicare quelli messi a disposizione del lavoratore, garantendone il buon funzionamento,
  • trattamento economico: il lavoratore agile ha diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello applicato ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni solo all’interno dell’azienda, stante il divieto di discriminazione retributiva,
  • normativa applicabile: nel periodo durante il quale il lavoratore presterà la sua attività in modalità smart work, sarà applicata la normativa in vigore per i dipendenti che svolgono il loro lavoro secondo modalità ordinarie,
  • salute e sicurezza sul lavoro: il datore di lavoro è tenuto a garantire la sicurezza e la salute del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile. A tal scopo, il datore consegnerà al dipendente un’informativa scritta ove sono individuati dettagliatamente i rischi generali e specifici legati all’attività svolta. Al tempo stesso, il dipendente ha l’onere di cooperare con l’azienda per l’attuazione delle misure di prevenzione dei rischi connessi all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali,
  • infortuni e malattie professionali: il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni e le malattie professionali, anche quando l’attività è resa all’esterno dell’azienda. La suddetta tutela si estende anche per gli infortuni collegati ai rischi connessi alle attività accessorie, purché siano funzionali alle mansioni proprie. Ad esempio, il lavoratore è tutelato anche qualora subisse un infortunio nel percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione al luogo prescelto per la prestazione lavorativa ma esterno ai locali dell’azienda,
  • recesso: sia il datore di lavoro che il lavoratore hanno facoltà di recesso. In caso di accordo a tempo indeterminato, le parti possono recedere con un preavviso non inferiore a 30 giorni; preavviso che non viene richiesto se sussiste un giustificato motivo di recesso. Per i contratti a termine, il recesso è ammesso solo se vi è un giustificato motivo. In caso di lavoratori disabili, il termine non può essere inferiore a 90 giorni.

 

Tale tipologia di accordo, sottoscritto da entrambe le parti, viene promosso al fine di contemperare due esigenze di fondo ovvero agevolare l’equilibrio tra i tempi di vita privata e di lavoro con un aumento della propria soddisfazione personale e, al tempo stesso, incrementare la produttività e competitività delle aziende.

In richiamo alla sopracitata Legge 81/2017, l’INAIL è intervenuto nuovamente sul tema del lavoro agile con la Circolare n. 48 del 2 novembre 2017, fornendo indicazioni in relazione all’obbligo assicurativo per i lavoratori. L’attività lavorativa svolta secondo modalità agile non prescinde dal possesso dei requisiti oggettivi (lavori con rischi, sia generali che specifici) e soggettivi (caratteristiche delle persone assicurate) e, dunque, sul piano della classificazione tariffaria, della retribuzione imponibile, della tutela assicurativa o della salute e sicurezza dei lavoratori, nulla cambia rispetto a quanto predisposto dalla legge n. 81.

Tuttavia, la Circolare in questione introduce una novità riguardante precisamente la possibilità, a decorrere dal 15 novembre, per i datori di lavoro pubblici e privati di comunicare l’avvenuta sottoscrizione degli accordi bilaterali di smart working, mediante un’apposita piattaforma che sarà presto disponibile sul portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Attenzione, per poter accedere alla piattaforma telematica sarà necessario essere in possesso dello SPID, ovvero il Sistema Pubblico d’Identità Digitale, che permette di avere l’accesso a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione con un’unica Identità Digitale (mediante appositi username e password).

Qualora i delegati delle aziende che hanno sottoscritto l’accordo (ad esempio consulenti del lavoro) siano già in possesso delle credenziali di accesso al portale dei servizi, potranno accedere alla piattaforma senza utilizzare SPID.

A cura del Dott. Ciro Abbondante – Consulente del Lavoro e della Dott.ssa Bianca Panico – Praticante Consulente del Lavoro.