Con l’espressione smart working, o lavoro agile,
così come contenuta nella legge n. 81/2017, art. 18, s’intende una modalità
flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita con
accordo tra le parti, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo
svolgimento dell’attività lavorativa.
L’accordo, redatto per iscritto,
può essere stipulato sia a tempo determinato che indeterminato ed è
fondamentale precisarne i principali aspetti:
- durata del
lavoro: con l’indicazione dell’arco temporale a decorrere del quale il
lavoratore presterà la sua attività lavorativa,
- orario di
lavoro: sebbene il lavoro agile non sia sottoposto a vincoli di orario, la
prestazione dev’essere eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di
lavoro giornaliero e settimanale, così come predisposto dalla legge o dalla
contrattazione collettiva. Dunque, potranno essere precisate le ore di lavoro
settimanale suddivise in determinate giornate e l’orario di lavoro potrà essere
modificato, ad esempio, per ragioni ed esigenze aziendali, fermo restando il
limite complessivo delle ore settimanali concordate. Inoltre, nell’accordo
devono essere sempre indicati i tempi di riposo del lavoratore,
- luogo
della prestazione: il lavoratore può prestare la propria attività in parte
all’interno dei locali aziendali ed in parte all’esterno degli stessi, senza
una postazione fissa. Nell’accordo potranno essere indicate anche le modalità
di svolgimento della prestazione,
- attrezzature
di lavoro: per svolgere la prestazione lavorativa agile può essere
necessario l’utilizzo di strumenti tecnologici, ad esempio personal computer, e
nell’accordo, il datore di lavoro dovrà indicare quelli messi a disposizione
del lavoratore, garantendone il buon funzionamento,
- trattamento
economico: il lavoratore agile ha diritto ad un trattamento economico non
inferiore a quello applicato ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni
solo all’interno dell’azienda, stante il divieto di discriminazione retributiva,
- normativa
applicabile: nel periodo durante il quale il lavoratore presterà la sua
attività in modalità smart work, sarà applicata la normativa in vigore per i
dipendenti che svolgono il loro lavoro secondo modalità ordinarie,
- salute e
sicurezza sul lavoro: il datore di lavoro è tenuto a garantire la sicurezza
e la salute del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro
agile. A tal scopo, il datore consegnerà al dipendente un’informativa scritta
ove sono individuati dettagliatamente i rischi generali e specifici legati
all’attività svolta. Al tempo stesso, il dipendente ha l’onere di cooperare con
l’azienda per l’attuazione delle misure di prevenzione dei rischi connessi
all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali,
- infortuni
e malattie professionali: il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli
infortuni e le malattie professionali, anche quando l’attività è resa
all’esterno dell’azienda. La suddetta tutela si estende anche per gli infortuni
collegati ai rischi connessi alle attività accessorie, purché siano funzionali
alle mansioni proprie. Ad esempio, il lavoratore è tutelato anche qualora
subisse un infortunio nel percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione
al luogo prescelto per la prestazione lavorativa ma esterno ai locali
dell’azienda,
- recesso:
sia il datore di lavoro che il lavoratore hanno facoltà di recesso. In caso
di accordo a tempo indeterminato, le parti possono recedere con un preavviso
non inferiore a 30 giorni; preavviso che non viene richiesto se sussiste un
giustificato motivo di recesso. Per i contratti a termine, il recesso è ammesso
solo se vi è un giustificato motivo. In caso di lavoratori disabili, il termine
non può essere inferiore a 90 giorni.
Tale tipologia di accordo, sottoscritto
da entrambe le parti, viene promosso al fine di contemperare due esigenze di
fondo ovvero agevolare l’equilibrio tra i tempi di vita privata e di lavoro con
un aumento della propria soddisfazione personale e, al tempo stesso,
incrementare la produttività e competitività delle aziende.
In richiamo alla sopracitata
Legge 81/2017, l’INAIL è intervenuto nuovamente sul tema del lavoro agile con
la Circolare n. 48 del 2 novembre 2017, fornendo indicazioni in relazione
all’obbligo assicurativo per i lavoratori. L’attività lavorativa svolta secondo
modalità agile non prescinde dal possesso dei requisiti oggettivi (lavori con
rischi, sia generali che specifici) e soggettivi (caratteristiche delle persone
assicurate) e, dunque, sul piano della classificazione tariffaria, della
retribuzione imponibile, della tutela assicurativa o della salute e sicurezza
dei lavoratori, nulla cambia rispetto a quanto predisposto dalla legge n. 81.
Tuttavia, la Circolare in
questione introduce una novità riguardante precisamente la possibilità, a decorrere
dal 15 novembre, per i datori di lavoro pubblici e privati di comunicare
l’avvenuta sottoscrizione degli accordi bilaterali di smart working, mediante
un’apposita piattaforma che sarà presto disponibile sul portale dei servizi del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Attenzione, per poter accedere
alla piattaforma telematica sarà necessario essere in possesso dello SPID,
ovvero il Sistema Pubblico d’Identità Digitale, che permette di avere l’accesso
a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione con un’unica Identità
Digitale (mediante appositi username e password).
Qualora i delegati delle aziende
che hanno sottoscritto l’accordo (ad esempio consulenti del lavoro) siano già
in possesso delle credenziali di accesso al portale dei servizi, potranno
accedere alla piattaforma senza utilizzare SPID.
A cura del Dott. Ciro Abbondante –
Consulente del Lavoro e della Dott.ssa Bianca Panico – Praticante Consulente
del Lavoro.