Il welfare aziendale si può estendere anche agli amministratori.

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Anche gli amministratori che percepiscono compensi qualificabili come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente possono usufruire della disciplina fiscale degli oneri di utilità sociale rientranti nel sistema di welfare aziendale.

In tal senso si è espressa la Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate in risposta all’Interpello numero 954-1417/2016 (risposta pervenuta alla Direzione Regionale della Lombardia in data 10/04/2017). La società che ha presentato l’interpello è una srl amministrata da un CDA composto di due membri avente alle proprie dipendenze sei lavoratori. I due amministratori percepiscono un compenso fiscalmente inquadrabile tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50, lett c bis) del TUIR e nel decidere sul piano di welfare aziendale la società ha optato su due servizi aventi finalità ricreative (abbonamenti a palestra e viaggi all’estero).

Nella suddetta riposta ad Interpello l’Agenzia delle Entrate afferma con chiarezza che gli amministratori che percepiscono redditi di lavoro assimilati a quelli di lavoro dipendente   sono inclusi tra i destinatari dei benefici fiscali analogamente ai lavoratori dipendenti. In merito ai servizi offerti consistenti, come detto, in un abbonamento alla palestra e alcuni viaggi all’estero, la Direzione ha qualificato questi ultimi come non tassati in quanto ricompresi nella finalità ricreativa di cui all’articolo 100 comma 1 del Tuir.

Altra e non trascurabile questione è quella della causa che ha dato luogo al Piano di Welfare infatti, le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi. Laddove invece l’erogazione di tali opere o servizi, utilizzabili dalla generalità o categoria di dipendenti, sia frutto di contrattazione collettiva, nazionale o territoriale, o di accordo interconfederale o, infine di regolamento aziendale i relativi costi risulteranno deducibili totalmente ai fini IRES.

Il regolamento aziendale quale strumento da adottare per essere fonte di diritti dei dipendenti e di corrispondenti obblighi giuridici a carico del datore di lavoro, deve essere redatto in modo da non consentire, per un determinato periodo di tempo, la possibilità al datore di lavoro di modificare i suoi impegni assunti.

Ricapitolando: possibile estensione del piano di welfare agli amministratori, totale esenzione ai fini fiscali e contributivi dei servizi offerti ai dipendenti e amministratori e piena deducibilità ai fini IRES dei costi di acquisizione dei servizi.

La risposta all’Interpello chiarisce che le norme agevolative si applicano anche se ai lavoratori e ai dipendenti è riconosciuto un credito welfare calcolato sulla base di presupposti diversi. Tali diversi criteri che attribuirebbero per esempio agli amministratori un credito più alto e comunque diverso dai dipendenti non fa venir meno la circostanza che l’offerta sia rivolta alla generalità dei dipendenti e che pertanto possa trovare applicazione la previsione di esclusione dal reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 51 comma 2 lettera f del TUIR.

A cura del Dott. Ciro Abbondante – Consulente del Lavoro e della Dott.ssa Vincenza Salemme – Praticante Consulente del Lavoro.