Differenza tra lavoratori in trasferta e lavoratori trasfertisti.

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Con una delle più recenti sentenze in materia, la n. 27093 del 15/11/2017, la Corte di Cassazione interviene sulle nozioni di trasferta occasionale (di seguito semplicemente trasferta) e trasferta abituale (che definisce la figura del trasfertista) con i relativi trattamenti contributivi e fiscali, fornendo compiuta e definita interpretazione dei comma 5 e 6 dell’art.51 del TUIR.

La stessa giurisprudenza si è infatti negli anni più volte dibattuta e, assieme agli interventi di volta in volta chiarificatori del legislatore, evoluta in materia al punto che oggi pare esserci un quadro di riferimento ben definito per entrambe le fattispecie, nonostante di fatto la determinazione della qualificazione come trasferta o trasfertista e del relativo trattamento fiscale e contributivo, nonché l’eventuale verifica di abusi al fine di ottenere le relative indennità agevolate, resta un accertamento di fatto dipendente dall’interpretazione del giudice sulla specifica contrattazione tra le parti.

Ma veniamo al fulcro della questione, cercando di riprodurre una sintesi della sopracitata esaustiva sentenza.

Fatta una prima premessa generica secondo cui la trasferta si configura nel momento in cui il lavoratore svolge occasionalmente attività lavorativa in luogo diverso da quello abituale, e il trasfertista è il lavoratore che svolge sistematicamente la propria attività fuori dal territorio aziendale, va innanzitutto chiarito che in entrambi i casi le agevolazioni fiscali e contributive trovano applicazione esclusivamente nell’ipotesi in cui il dipendente si trovi a svolgere le proprie mansioni al di fuori del Comune in cui è ubicata la sua sede di lavoro abituale.

Per ognuno dei due tipi di trasferte è previsto un compenso, essendo la trasferta una situazione che rende più gravosa al dipendente la prestazione di lavoro che viene, su scelta del datore di lavoro, indirizzata in luogo diverso. Di conseguenza il compenso può avere natura risarcitoria o retributiva:

-          Ai sensi del comma 5 dell’art. 51 TUIR, l’indennità forfettaria corrisposta ad il lavoratore in trasferta occasionale ha in toto carattere risarcitorio e per questo totalmente esente fiscalmente e contributivamente purché nei limiti giornalieri degli € 46,48 per le trasferte in Italia e di € 77,47 per le trasferte all’estero;

-          Ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, l’emolumento corrisposto al lavoratore che svolge la propria attività in luoghi sempre differenti, è caratterizzato dal costituire un’indennità che gli viene attribuita indipendentemente dall’effettiva prestazione in trasferta e, per questo, diviene un elemento non occasionale ma predeterminato della retribuzione.

Secondo tale ratio, la norma individua l’assoggettamento fiscale e contributivo della relativa indennità soltanto nella misura del 50% dell’ammontare corrisposto, considerata la sua natura in parte risarcitoria ed in parte retributiva.

Ma veniamo ai parametri ben precisi che permettono una distinzione più agevole tra la nozione di trasferta occasionale ed abituale, offerti dall’art. 7 del D.L. n. 193 del 2016, che stabilisce che i lavoratori possono essere qualificati come trasferisti soltanto ove ricorrano contemporaneamente le tre seguenti condizioni:

-          L’assenza dell’indicazione della sede di lavoro nel contratto di assunzione (elemento formale);

-          Attività lavorativa che richiede continua mobilità del dipendente (elemento sostanziale);

-          Corresponsione al lavoratore di un’indennità indipendentemente dall’evenienza che le prestazioni venissero effettuate o meno (elemento retributivo).

Conseguentemente, sono esclusi i lavoratori per i quali non ricorra anche solo uno dei suddetti requisiti, cui verrà applicato il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al medesimo art. 51, comma 5, ovvero la totale esenzione entro i limiti giornalieri suindicati.

A cura della Dott.ssa Rosaria Pilato – Consulente del Lavoro e della Dott.ssa Vincenza Salemme – Praticante Consulente del Lavoro.