Quando il datore di lavoro deve
assumere nuove dipendenti, nella scelta da effettuare circa il nuovo personale
da impiegare, ha l’obbligo di rispettare il diritto di precedenza, vigente in
capo ad alcuni soggetti che hanno già svolto attività lavorativa presso
l’azienda. Vediamo quindi di quali categorie di lavoratori debba tener conto il
datore di lavoro all’atto di una nuova assunzione (art. 24, D.Lgs. 81/2015):
- Per i
lavoratori che hanno svolto attività lavorativa a tempo determinato: se un
lavoratore ha prestato la sua attività lavorativa con un contratto a termine,
per un periodo superiore ai 6 mesi, può avvalersi del diritto di precedenza e,
di conseguenza, avere la possibilità di essere preferito, rispetto ad altri
lavoratori, nelle assunzioni a tempo indeterminato, che il datore di lavoro effettuerà
nei 12 mesi successivi al termine del
rapporto. Tuttavia, dovrà necessariamente trattarsi di assunzioni con mansioni
equivalenti a quelle svolte in esecuzione del contratto a tempo determinato. Fatte
salve le deroghe che possono essere predisposte esplicitamente dai contratti
collettivi, il lavoratore ha comunque l’onere di manifestare la sua volontà di
avvalersi del diritto entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto lavorativo.
Trascorso 1 anno dalla cessazione del rapporto di lavoro, il diritto di
precedenza si ritiene estinto e, anche se il lavoratore manifesta il proprio
interesse ad essere assunto dal medesimo datore di lavoro, quest’ultimo sarà
libero d’instaurare un nuovo rapporto con un differente lavoratore.
- Per i
lavoratori assunti a tempo indeterminato e poi licenziati: quest’ultimi
godono di un diritto di precedenza per le assunzioni, sia a tempo determinato
che indeterminato, se negli ultimi 6 mesi siano stati licenziati per
giustificato motivo oggettivo, dovuto a ragioni inerenti all’attività
produttiva, all’organizzazione del lavoro o al regolare funzionamento
dell’azienda oppure siano stati licenziati per riduzione di personale (art. 15,
legge n. 264/1949). In tale circostanza, il diritto di precedenza opera
automaticamente a favore dei dipendenti a tempo indeterminato, soggetti a
licenziamento (il lavoratore non è tenuto a palesare esplicitamente la sua
volontà di essere assunto), fermo restando la natura disponibile del diritto di
precedenza stesso e quindi la possibilità di esplicita rinuncia dello stesso da
parte del lavoratore in sede di conciliazione protetta.
- Per gli
apprendisti: al termine del periodo di formazione professionale, nel caso
in cui il datore di lavoro decida di confermare in servizio a tempo
indeterminato un apprendista, non vi è violazione del diritto di precedenza nei
confronti degli altri dipendenti interessati. La conferma in servizio non si
qualifica come una nuova assunzione e questo perché l’apprendista è già assunto
a tempo indeterminato nel momento in cui inizia il periodo di lavoro e
formazione. Al termine di quest’ultimo, il datore di lavoro ha la facoltà di
poter decidere liberamente se confermare l’apprendista in servizio oppure cessare
il rapporto con il dovuto preavviso. Dunque, il consolidamento del rapporto al
termine del periodo formativo non rappresenta altro che la naturale prosecuzione
di quel contratto.
Allo stesso
modo, se il datore di lavoro decide di assumere un nuovo apprendista e un altro
lavoratore vanta il suo diritto di precedenza perché già formato per la
qualifica finale oggetto del contratto di apprendistato, il datore di lavoro
non è tenuto all’obbligo del diritto di precedenza (interpello n. 2/2017 del
Ministero del Lavoro).
- Per le
lavoratrici in maternità: per una lavoratrice in congedo di maternità (con
cui s’intende l’astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice per un
periodo di 5 mesi), il periodo di assenza è computato come attività lavorativa,
concorrendo, in caso di contratto a termine, a determinare il periodo di
attività lavorativa utile per fruire del diritto di precedenza (almeno 6 mesi).
Ai fini del diritto di precedenza, quest’ultime possono esercitarlo anche per
le nuove assunzioni a termine, effettuate dal medesimo datore di lavoro nei 12
mesi successivi alla cessione del rapporto lavorativo, sempre che le mansioni
siano equivalenti a quelle già espletate nei precedenti rapporti a termine.
Ricapitolando:
il periodo di congedo che ricade entro il termine apposto al contratto concorre
al periodo di attività lavorativa, al contrario, l’eventuale periodo successivo
alla cessazione del rapporto lavorativo non potrà essere conteggiato, anche se
indennizzato dall’INPS direttamente.
- Per i
lavoratori stagionali: se un lavoratore stagionale presta la propria
attività per almeno 3 mesi complessivi, quest’ultimo ha il diritto di
precedenza nelle nuove assunzioni stagionali. Tuttavia, il lavoratore in
questione, dovrà manifestare la volontà di avvalersi del suo diritto entro 3
mesi dalla cessazione del contratto, fatta salva l’estinzione del diritto entro
1 anno dalla data di fine rapporto lavorativo.
Attenzione:in riferimento agli eventuali incentivi di cui il
lavoratore può usufruire per la nuova assunzione, essi non spettano se:
- l’assunzione costituisce attuazione di un
obbligo preesistente;
- se è assunto un qualsiasi lavoratore ma in
violazione del diritto di precedenza alla riassunzione in capo ad un
ex-dipendente, precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato
o determinato.
Inoltre, il datore di lavoro,
qualunque sia la tipologia di contratto, ha l’obbligo di richiamare espressamente
nel contratto di assunzione il diritto di precedenza e dare una copia del
documento anche al lavoratore, entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della
prestazione (D.Lgs. 386/2001). Se per un qualsiasi motivo, l’informativa sui
diritti di precedenza non giunge al lavoratore, quest’ultimo potrà comunque
esercitarlo, alienarlo o rinunciarlo, configurandosi come un suo diritto
disponibile. Ma, ove previsto, fino a
quando il lavoratore non esercita il diritto, per iscritto, esternandolo al
datore di lavoro, non si parla di precedenza e, in mancanza di una precisa
volontà dell’interessato, il datore di lavoro non è obbligato, in virtù del
fatto che aveva già ricordato il diritto al dipendente al momento dell’instaurazione del rapporto di
lavoro.
Giova ricordare che la violazione
del diritto di precedenza determina, in caso di denuncia da parte del
dipendente interessato, una generica richiesta di risarcimento del danno,
definibile in sede giudiziale.
A cura del Dott. Ciro Abbondante –
Consulente del Lavoro e della Dott.ssa Bianca Panico – Praticante Consulente
del Lavoro.