Nuovo obbligo assunzione disabili per il 2018.

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Nel corso degli anni, l’intenzione del Governo si è sempre più orientata a favorire l’inclusione nel mondo del lavoro delle persone con disabilità fisica o psichica, onde evitare che le stesse ne siano escluse, a causa degli individuali e soggettivi criteri di selezione del personale in capo ad ogni azienda.

A partire dal 1° gennaio 2018, l’obbligo di assunzione di un soggetto disabile scatterà già al momento dell’assunzione del 15° lavoratore.

Il Jobs Act (D.Lgs n. 151/2015), ha soppresso l’art. 3 comma 2 della legge n. 68/1999, che prevedeva, per le aziende da 15 a 35 dipendenti, l’adempimento dell’obbligo di assumere un lavoratore disabile soltanto in caso di una nuova assunzione (la sedicesima).

Di conseguenza, tutte le aziende con un certo numero di lavoratori, ovvero più di 14 dipendenti, hanno l’obbligo di assumere una certa quota di lavoratori disabili.

L’obbligo di assunzione va esercitato nei confronti delle seguenti categorie di invalidi:

-          con percentuale di invalidità dal 46 al 100%;

-          del lavoro con percentuale di invalidità superiore al 33%

-          per servizio;

-          di guerra e civili di guerra con minorazioni dalla prima all’ottava categoria;

-          i non vedenti e i sordomuti;

e le varie tipologie rientranti tra le categorie protette.

In merito alla quota di lavorati disabili da assumere obbligatoriamente, essa varia in base al numero di dipendenti in organico:

-          Dai 15 ai 35: n. 1 disabile;

-          Dai 36 ai 50: n. 2 disabili;

-          Oltre 50 dipendenti: 7 % dei posti disponibili da destinare ai disabili, più l’1% per i familiari degli invalidi e dei profughi rimpatriati.

L’obbligo di presentare richiesta di assunzione decorre dal momento dell’assunzione del 15° lavoratore (nel caso delle aziende con almeno 15 dipendenti), fino a 60 giorni, periodo entro il quale il datore di lavoro ha la possibilità di mettersi in regola. In pratica, un datore di lavoro dimensionato a 15 dipendenti alla data del 1° gennaio 2018, dovrà assolvere l’onere di assumere un disabile entro il successivo 2 marzo 2018.

Risulta necessario, a tal proposito, chiarire quali lavoratori rientrano nel computo dei dipendenti da prendere in considerazione per il raggiungimento della soglia che determina l’obbligo di assunzione del disabile.

Vanno presi in considerazione tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, ad esclusione di alcune categorie quali: lavoratori a tempo determinato con durata inferiore a 6 mesi, i disabili, lavoratori socialmente utili, a domicilio, apprendisti, con contratto formazione- lavoro e di reinserimento.

In ultimo, un piccolo cappello alle sanzioni per mancata assunzione del disabile che, attraverso il correttivo al Jobs Act (D. Lgs 185/2016), sono state inasprite fino a 153,20 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo, diffidabile nel caso in cui il datore di lavoro sottoscriva il contratto di assunzione con il portatore di handicap.

A cura della Dott.ssa Rosaria Pilato – Consulente del Lavoro e della Dott. Vincenza Salemme – Praticante Consulente del Lavoro.