Raddoppia il ticket per i licenziamenti, ma non per tutti!

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Il comma 137 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 2018, per ciascun licenziamento effettuato nell’ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria (CIGS) è previsto un raddoppio del ticket di licenziamento dovuto all’INPS. Per individuare quindi i destinatari dell’aumento del ticket, non si fa riferimento alle dimensioni aziendali ma solo al fatto che il datore di lavoro sia tenuto al versamento della contribuzione prevista dall’art. 23 del D.Lgs. n. 148/2015 (contributo CIGS dello 0,90%). Il rincaro della percentuale di calcolo raddoppia il contributo, facendolo diventare pari a 979,9 euro per anno che, riferito a 36 mesi, diventa 2.940 euro.

Tutti gli altri datori di lavoro, non rientranti nel novero di applicazione della CIGS, continueranno a pagare il ticket per i licenziamenti nella medesima misura.  Si ricorda che il ticket sui licenziamenti è stato introdotto dalla riforma Fornero (legge 92/2012) ed è dovuto dai datori di lavoro per le interruzioni di rapporti a tempo indeterminato. Nel valore attuale l’importo massimo riferito ai rapporti di lavoro della durata pari o superiore a 36 mesi, è pari a 1.470 euro, corrispondente al 41% del massimale convenzionale Naspi (1.195 euro).

Il calcolo del contributo deve tenere conto dell’anzianità del lavoratore comprendente anche i periodi di occupazione con contratto a termine, laddove il rapporto sia stato trasformato a tempo indeterminato.

L’obbligo di versamento del ticket riguarda tutte le tipologie di lavoro subordinato a tempo indeterminato, compresi quei rapporti che presentano caratteristiche particolari come il part time o il lavoro intermittente.

Riguardo all’obbligo di pagamento del ticket, esiste una generica obbligatorietà in tutti i casi in cui l’interruzione del rapporto di lavoro genera, anche solo teoricamente, il diritto del lavoratore cessato alla percezione della Naspi, a prescindere dalla sua effettiva fruizione . I pochi casi di esenzione sono elencati dalla legge e tra questi non figura, per esempio, la giusta causa di licenziamento.

Il ticket va calcolato tenendo conto delle frazioni di anno di anzianità dei lavoratori, nel limite massimo degli ultimi 36 mesi.

A cura del Dott. Ciro Abbondante – Consulente del Lavoro e della Dott.ssa Vincenza Salemme – Praticante Consulente del Lavoro.