Agevolazione all’assunzione dei lavoratori licenziati dalle piccole imprese

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Il Decreto Ministeriale, del 19 aprile 2013, ha introdotto un’agevolazione per i datori di lavoro che vogliano assumere lavoratori licenziati nei 12 mesi precedenti, da imprese con un numero di dipendenti inferiori ai 15.

Questa misura, finanziata con uno stanziamento di 20 milioni di euro, è volta  a favorire la reimmissione nel mondo del lavoro di lavoratori licenziati ed una loro riqualificazione attraverso la formazione in azienda. La ratio del decreto è quella di aumentare l’appetibilità sul mercato del lavoro dei lavoratori licenziati dalle piccole imprese. Fino ad ora, questi risultavano svantaggiati rispetto ai licenziati dalle imprese con più di 15 dipendenti, che potevano usufruire della mobilità e delle relative agevolazioni, previste a favore dei datori di lavoro che li assumevano.

L’agevolazione prevede che venga erogata una somma pari a 190 € mensili per 12 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato, e 6 mesi, per quelle a tempo determinato. In particolare la misura agevolativa sarà riconosciuta per assunzioni:

  • part-time
  • full-time
  • in somministrazione
  • a tempo determinato
  • a tempo indeterminato

Se il lavoratore è assunto con contratto part-time, bisogna precisare che il beneficio andrà rapportato al numero di ore effettivamente lavorate rispetto all’orario di lavoro ordinario, secondo la presente formula:

190 euro × ore di lavoro prestate/orario normale di lavoro =   somma erogata mensile

                 

 

 

L’agevolazione è riconosciuta anche ai soci di cooperativa che abbiano instaurato un rapporto di lavoro subordinato, ulteriore e autonomo rispetto a quello associativo.

E’ importante specificare che il decreto si riferisce solo ai lavoratori che siano stati licenziati, nei 12 mesi antecedenti, da un’ impresa avente meno di 15 dipendenti, per giustificato motivo oggettivo dovuto a :

 

  • riduzione di personale
  • trasformazione
  • cessazione di attività

In più il decreto pone, a favore del lavoratore assunto e a carico del datore di lavoro, il dovere di realizzare un percorso formativo professionale in azienda, anche ricorrendo ai fondi regionali riservati alla formazione continua.

Modalità di fruizione dell’agevolazione

La domanda dovrà essere presentata all’Inps entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L’istituto previdenziale dovrà accertare la sussistenza dei requisiti per accedere al beneficio, attraverso le comunicazioni di cessazione, di assunzione ed i documenti attestanti il versamento dei contributi da parte dei datori di lavoro. Si ricorda che l’azienda può usufruire dei benefici di legge sempre nel rispetto della regola del “de minimis” prevista dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006.

Si segnala che, saranno considerate nulle le domande di accesso all’agevolazione, presentate prima che venga effettuata l’assunzione stessa, essendo questa  elemento costitutivo del diritto al beneficio.

Se l’accertamento si conclude positivamente, l’agevolazione sarà erogata con un conguaglio sulle dichiarazioni contributive e nei limiti delle risorse disponibili.

Il Coordinamento Scientifico

di Consulenza del Lavoro 3.0

(Società tra Professionisti)