Il licenziamento può essere notificato a mezzo mail?

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Con la sentenza n. 29753/2017, la Corte di Cassazione ha statuito che il licenziamento può essere comunicato anche mediante e-mail.

Il caso specifico riguardava un dipendente, pilota di una società, che proponeva ricorso al Tribunale, impugnando il licenziamento comunicato per posta elettronica e chiedendo la reintegra in servizio.

Il giudice del lavoro prima e la Corte d’Appello in seconda istanza avevano rigettato il ricorso e al medesimo orientamento si è conformata anche la Corte di Cassazione.

Secondo la norma (art. 2, legge n. 604/1966, aggiornata con la Riforma Fornero), il licenziamento richiede necessariamente un atto scritto ma non specifica le modalità con le quali esso va comunicato. Lo scopo è far sì che il dipendente venga a conoscenza della decisione certa, presa dal datore di lavoro e dargli così la possibilità di esercitare il suo diritto di difesa.

Conseguentemente, a parere degli Ermellini, il requisito della forma scritta riguardante la comunicazione del licenziamento è stato rispettato, posto che, ove non siano previste modalità specifiche, qualsiasi mezzo è idoneo se trasmette effettivamente al destinatario il documento scritto.

Oltre alla lettera raccomandata ricevuta in data 7.01.2012, la società aveva anche inviato una mail con in allegato l’atto di licenziamento, il 28.12.2011, data che accertava l’avvenuta comunicazione.

A conferma dell’effettiva ricezione, vi erano le successive mail inviate dal medesimo dipendente ai suoi colleghi con le quali confermava la cessazione del rapporto di lavoro a partire da quella stessa data (28.12.2011) e li informava che non avrebbe più lavorato presso l’azienda.

Inoltre, impugnando il licenziamento nei successivi 60 giorni al recesso, il dipendente aveva di fatto dimostrato di aver ricevuto la mail e di averla anche letta. Pertanto, i comportamenti del dipendente erano del tutto contrastanti con la tesi secondo la quale la mail non era stata letta.

Dunque, il datore di lavoro potrebbe teoricamente inviare una mail, anche priva di firma digitale, contenente la lettera di licenziamento, sia nel corpo del messaggio che con un allegato in pdf, a condizione che il messaggio o l’eventuale allegato siano stati ricevuti effettivamente dal dipendente. Tale circostanza deve poter essere dimostrata dal datore di lavoro nel corso di un eventuale giudizio.

A cura del Dott. Ciro Abbondante – Consulente del Lavoro e della Dott.ssa Bianca Panico – Praticante Consulente del Lavoro.