Incentivi per assunzioni giovani : bonus garanzia giovani 2018.

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Decorrenza e durata dello sgravio

A partire dal 1° gennaio 2018 i datori di lavoro privati potranno usufruire dell’incentivo di durata 12 mesi dalla data di assunzione a fronte della stipula di un contratto a tempo indeterminato (anche part time) e apprendistato. Restano esclusi dall’incentivo i contratti di lavoro domestico, intermittente e occasionale.

Misura del beneficio

L’importo dell’incentivo è pari allo sgravio totale dei contributi c/INPS a carico del datore di lavoro, ad esclusione dei premi e contributi da versare all’INAIL, nel limite massimo di € 8.060,00 annui per ogni dipendente assunto, per un periodo massimo di 12 mesi dall’instaurazione del rapporto.

La soglia massima di esonero contributivo riferito al periodo di paga mensile è pari a€ 671,76.

Requisiti del dipendente da assumere

Come per gli anni precedenti il programma Garanzia Giovani è rivolto a soggetti di età compresa tra 16-29 anni, che abbiano aderito al programma.

Per i giovani tra 25 e 29 anni di età è necessario, in aggiunta che si verifichi una delle seguenti condizioni:

  1. Essere privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  2. Non essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado, qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
  3. Che abbia completato il percorso di studio da non più di 24 mesi ;
  4. Venga assunto in settori in cui vi sia una disparità di tasso occupazionale uomo-donna almeno superiore al 25%, come da decreto interministeriale 335/2017.

L’azienda che intenda assumere usufruendo del suddetto incentivo, dovrà richiedere al lavoratore idonea documentazione che attesti l’effettiva adesione al progetto e, nel caso si tratti di lavoratore compreso nel range 25-29 anni, anche prova della sussistenza di una delle condizioni esposte nel punto precedente.

Vincoli in capo al datore di lavoro

Per usufruire dell’incentivo, il datore di lavoro dovrà accertarsi che l’inserimento della nuova risorsa generi un incremento occupazionale netto rispetto all’organico già in forza. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui i posti occupati sono resi vacanti in seguito a:

-          Dimissioni volontarie del lavoratore

-          Pensionamento per raggiungimento del limite di età

-          Riduzione volontaria dell’orario di lavoro

-          Licenziamento per giusta causa

A cura della Dott.ssa Rosaria Pilato – Consulente del Lavoro e della Dott.ssa Vincenza Salemme – Praticante Consulente del Lavoro.