No alle telecamere occulte sui luoghi di lavoro

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Il Garante della privacy ha stabilito che, commette un illecito il datore di lavoro che ha installato telecamere nei locali in cui si svolge l’attività lavorativa, senza informare adeguatamente i dipendenti sulla presenza della videosorveglianza.

Nella specie, una casa editrice nel 2007 aveva installato 19 telecamere per motivi di tutela dei beni aziendali. Tuttavia 15 di queste erano state nascoste all’interno di rilevatori di fumo e segnali luminosi delle uscite di emergenza e, due telecamere così occultate, erano in un locale dove prestavano lavoro dipendenti della società. Tutte le immagini raccolte venivano visualizzate su dei monitor per la videosorveglianza “live”, mentre un monitor era destinato a visualizzare le immagini registrate.

Il Garante della privacy, in seguito ad ispezione, ha accertato che i dipendenti non erano a conoscenza delle telecamere occulte presenti in azienda e nemmeno  degli ambienti sottoposti a sorveglianza. D’altra parte, ha rilevato che l’unica informativa presente era indicata su un cartello di dimensioni molto contenute e per di più collocato ad altezza elevata, tale da risultare difficilmente leggibile. Per di più, il Garante ha accertato che, contrariamente a quanto disposto nella lettera di nomina del responsabile del servizio di videosorveglianza, la registrazione delle telecamere viene conservata per 6 giorni e non per 24 ore.

Alla luce di questi rilievi, il Garante sulla privacy ha constatato che la mancanza di adeguate informazioni ai dipendenti sulla presenza di telecamere e sui locali sottoposti alla videosorveglianza lede:

  • il principio di liceità, in quanto sono stati violati il principio alla riservatezza e alla dignità dei lavoratori;
  • il principio di correttezza, poiché la maggior parte delle telecamere installate dalla società erano state appositamente nascoste;
  • l’art. 13 del Codice della Privacy, secondo cui l’informativa sulla presenza della videosorveglianza deve essere fornita  e deve essere situata nei pressi del raggio operativo della telecamera e deve essere visibile.

Il Garante, in seguito a questi rilievi, ha disposto che la ripresa di immagini attraverso le telecamere occulte costituisce un illecito e i video così registrati, possono essere conservati soltanto ai fini di consentire le attività di accertamento da parte delle competenti autorità e la tutela dei diritti degli interessati.

La corretta procedura per l’istallazione della videosorveglianza in azienda

Alla luce delle irregolarità rilevate dal Garante della Privacy, si comprende l’importanza del rispetto della procedura prescritta dal Ministero del lavoro per l’istallazione dell’impianto di videosorveglianza in azienda.

Con la circolare del 16/04/2012 il Ministero ha chiarito che, per procedere all’istallazione di telecamere in azienda è necessario  richiedere un’autorizzazione alla DTL (mediante modello che qui si allega), che accerterà il rispetto della normativa in materia di utilizzo di dati personali e di riservatezza dei dipendenti dell’impresa, mediante modalità che varieranno a seconda della tipologia di esercizio commerciale gestito dall’istante.

Invero, non è mai consentito ad un datore di lavoro installare telecamere in azienda per controllare la produttività dei dipendenti e la loro diligenza, in quanto il loro uso deve essere finalizzato soltanto:

  • a proteggere l’incolumità dei dipendenti (e a salvaguardare la merce e gli impianti) in attività economiche particolarmente esposte a furti e rapine;
  • a migliorare la produttività e l’organizzazione aziendale.

Ebbene, in relazione alle attività commerciali che rientrano nella prima ipotesi, quali ad esempio tabaccherie, ricevitorie, distributori di benzina, farmacie ed altre simili, essendo evidente la ragione che muove il datore di lavoro all’installazione di telecamere, saranno meno invasive le verifiche effettuate dalla DTL ai fini del rilascio dell’autorizzazione. La Direzione Territoriale del Lavoro, infatti, non effettuerà un accertamento tecnico preventivo, volto a verificare lo stato dei luoghi, ma procederà solo sulla base della documentazione prodotta dal datore di lavoro relativa, ad esempio alle caratteristiche tecniche e alla planimetria degli impianti, al numero e alla dislocazione delle telecamere.

Diverso è il caso di tutte quelle attività imprenditoriali non soggette ad elevato rischio rapina, per il quale è invece necessario accertare le ragioni produttive e organizzative che giustifichino il ricorso alla videosorveglianza. In questo caso la DTL dovrà effettuare un sopralluogo per valutare la rispondenza a quanto dichiarato dai datori di lavoro in relazione al numero di telecamere, alla loro angolazione e alle motivazioni della loro installazione.

L’autorizzazione dovrà al suo interno specificare che il datore di lavoro si impegna a rispettare:

  • le norme stabilite dal Codice della Privacy e i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, con particolare attenzione a quello dell’ 8 aprile 2010;
  • la normativa in materia di raccolta e conservazione di immagini.

In più la DTL pone al datore di lavoro l’obbligo di informare il personale, prima dell’entrata in funzione dell’impianto di videosorveglianza, sulle modalità di funzionamento, il numero e il posizionamento delle telecamere.  L’impresa dovrà, inoltre, informare la clientela sulla presenza di telecamere con cartelli posti in prossimità del loro funzionamento. Dovranno poi essere registrate solo le immagini indispensabili e i dipendenti potranno comparire solo in via incidentale e occasionale. Questi, inoltre, dovranno essere tempestivamente informati, in occasione di ogni accesso alle immagini e potranno controllare il corretto utilizzo della videosorveglianza.

 

Il Coordinamento Scientifico

di Consulenza del Lavoro 3.0

(Società tra Professionisti)

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