Come riconoscere la natura subordinata di un rapporto di lavoro?

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A tal proposito, vi sono criteri distintivi sussidiari tra cui: il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro; la continuità e la durata del rapporto di lavoro; le modalità di erogazione della retribuzione; la regolamentazione dell’orario di lavoro fisso e continuativo; l’inserimento nell’organizzazione aziendale; l’esistenza di un reale potere di auto-organizzazione; la continuità della prestazione in funzione di un collegamento tecnico, organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali e così via.

Ciò considerato, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3457 del 13 febbraio 2018, ha statuito la natura subordinata del rapporto tra un’impresa che svolge attività di centro scommesse e una dipendente chiamata a lavorare solo all’occorrenza.

Compito della lavoratrice è raccogliere e pagare le vincite all’interno dell’agenzia, svolgendo attività di cassa. Inserita nell’organico dell’azienda, essa veniva pagata in base alle ore di attività di lavoro prestate e non in funzione delle scommesse raccolte o degli introiti netti di cassa.

La prestazione comportava una certa responsabilità per la gestione della cassa e sebbene la medesima dipendente avesse rifiutato qualsiasi regolarizzazione o stabilizzazione del rapporto, ciò non mutava la natura del rapporto, dal momento che i diritti interessati sono inderogabili ed in quanto tali, non possono essere validi patti di rinuncia ex ante.

Ebbene, il vincolo di subordinazione era accertato da una serie di elementi indicativi quali la localizzazione e natura delle prestazioni; presenza di vigilanza e controllo per quanto necessario; turni e orari di lavoro; struttura e disciplina dei compensi.

Inoltre, non è detto che la natura subordinata del rapporto riguardi solo i lavoratori a tempo pieno o tempo parziale, ma può concernere anche quelli cui era riconosciuta giorno per giorno la possibilità di accettare o meno il turno programmato (eventualmente riconducibile all’ipotesi di lavoro a tempo parziale ad orario flessibile). L’accettazione e la presentazione del lavoratore incidono sul rapporto di lavoro e sulla durata ma non sulla forma e sul contenuto della prestazione e, quindi, sulla natura dello stesso.

A cura della Dott.ssa Rosaria Pilato – Consulente del Lavoro e della Dott.ssa Bianca Panico – Praticante Consulente del Lavoro.