Cosa è cambiato in tema di impianti audiovisivi e videosorveglianza?

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Con la circolare n. 5 del 19 febbraio 2018, l’Ispettorato nazionale del lavoro fornisce alcune indicazioni sull’installazione ed utilizzazione degli impianti audiovisivi, adeguando la normativa alle innovazioni tecnologiche.

I punti salienti concernono:

-          La possibilità d’inquadrare direttamente l’operatore: in linea di massima, riprendere i lavoratori con l’utilizzo di telecamere dovrebbe avvenire in via incidentale e con occasionalità. Tuttavia, l’INL ha chiarito che qualora ci siano ragioni inerenti la sicurezza del lavoro o la tutela del patrimonio aziendale, nulla vieta d’inquadrare direttamente l’operatore, ad esempio senza l’oscuramento del suo volto;

-          La possibilità di non indicare l’esatta posizione o il numero delle telecamere da installare: tale possibilità è prevista fermo restando che le riprese devono essere connesse alle ragioni che legittimano il controllo, dichiarate preventivamente nell’istanza. Il monitoraggio deve avvenire nel rispetto dei principi di legittimità, determinatezza e proporzionalità del fine perseguito, correttezza e non eccedenza. Solo in caso di specifiche anomalie non risolte con misure preventive, sono legittimati controlli più invasivi; 

-          La tracciabilità dell’accesso alle immagini registrate attraverso un log di accesso per un periodo non inferiore a 6 mesi: le aziende che decidono di utilizzare impianti di videosorveglianza possono visionare da “remoto” sia le immagini in tempo reale che quelle registrate. L’accesso da postazione remota alle immagini in tempo reale deve essere autorizzato solo in casi eccezionali, debitamente motivati;

-          Non è richiesta l’autorizzazione in caso di telecamere installate in zone esterne estranee alle pertinenze della ditta: sono escluse tutte quelle zone esterne estranee all’attività lavorativa dell’azienda in questione (ad esempio, il suolo pubblico). Al contrario, i luoghi esterni dove viene svolta attività lavorativa, anche se saltuariamente, sono soggetti alla normativa (ad esempio, le zone di carico e scarico merci). In tal caso, l’installazione delle telecamere deve essere autorizzata o da uno specifico accordo con le organizzazioni sindacali o da un provvedimento dell’Ispettorato nazionale del lavoro;

-          La possibilità di attivare il riconoscimento biometrico: il riconoscimento biometrico può essere installato sulle macchine allo scopo d’impedire l’utilizzo di macchinari, eventualmente anche pericolosi, a soggetti non autorizzati e necessario per avviare il funzionamento della macchina, limitando così l’accesso ad aree e locali sensibili, in cui è necessario assicurare elevati e specifici livelli di sicurezza.  

La presente circolare rappresenta un passo in avanti, dettato anche dai cambiamenti tecnologi in atto e dall’esigenza di semplificare i processi di richiesta e rilascio dei provvedimenti autorizzativi. Sarà compito delle aziende scegliere di utilizzare i sistemi di videosorveglianza, tutelando un proprio interesse legittimo, applicando la normativa prevista, senza ledere o limitare i diritti dei lavoratori e la loro riservatezza.

A cura del Dott. Ciro Abbondante – Consulente del Lavoro e della Dott.ssa Bianca Panico – Praticante Consulente del Lavoro.