L'indennità sostitutiva delle ferie va sempre pagata?

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 Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile del lavoratore dipendente e, come tale, non possono essere monetizzate in caso di mancato godimento se non in casi del tutto eccezionali.

Le sole ipotesi per le quali può essere corrisposta un’indennità sostitutiva per mancato godimento ferie sono due:

-          In caso di ferie eccedenti il minimo legale di 4 settimane all’anno;

-          In caso di ferie residue al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Nel caso in cui quindi il lavoratore si dimetta o venga licenziato e non abbia goduto di tutte le ferie residue, ha diritto alla liquidazione delle stesse al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

La sentenza n. 2496, 01/02/2018 della Corte di Cassazione, ha effettuato una specifica importante, asserendo la natura retributiva dell’indennità sostitutiva, come corresponsione del valore di prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica (artt. 1463 e 2037 c.c.).

Come conseguenza, ha statuito la Corte, il diritto all’indennità sostituiva da parte del lavoratore non sussiste nel caso in cui il datore dimostri di aver offerto al dipendente l’effettiva possibilità ed occasione di godere delle ferie.

Nel caso di specie, connotato dal mancato pagamento delle ferie non godute dal lavoratore, non vi era dimostrazione che la prestazione fosse stata resa per richiesta dell’imprenditore, né gravava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare che la stessa fosse stata resa per esclusiva volontà del lavoratore, rifiutando di godere delle ferie nel periodo indicato dallo stesso datore.

Difatti, se è vero che il datore di lavoro deve individuare il periodo di godimento ferie effettuando una valutazione che sia in linea con le esigenze aziendali, al contempo, vi é la possibilità da parte del lavoratore di effettuare la richiesta di godimento ferie nel periodo che preferisce.

Nel caso in esame però, non era stato possibile neppure rinvenirsi apposita documentazione attestante la richiesta di godimento ferie da parte del lavoratore e il conseguente diniego del lavoratore.

In conclusione, laddove il datore di lavoro dimostri di aver offerto un adeguato periodo di tempo per il godimento delle ferie e sia stato il lavoratore a decidere di non usufruirne, l’obbligo di corresponsione della relativa indennità sostitutiva delle ferie non sussiste!

A cura del Dott. Ciro Abbondante – Consulente del Lavoro e della Dott.ssa Vincenza Salemme – Praticante Consulente del Lavoro.