Mancata valutazione dei rischi : il contratto a chiamata diventa indeterminato!

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L’assunzione di un lavoratore intermittente effettuata senza aver svolto la preventiva valutazione dei rischi, con relativa completa applicazione della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro, va trasformata in un rapporto di lavoro ordinario a tempo indeterminato.

Molteplici sono state negli anni le sentenze della Corte di Cassazione a sostegno di tale possibilità sanzionatoria, derivabile dal divieto, sancito dall’art. 14 del D. Lgs. N. 81/2015, di stipula del contratto di lavoro a chiamata in assenza della valutazione dei rischi.

In ultimo, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha elaborato la Lettera circolare n. 49 del 15 marzo 2018, chiarendo che il contratto di lavoro intermittente concluso senza aver adempiuto agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, va considerato nullo.

Il sopracitato divieto è da rinvenire nella più generale previsione secondo la quale per tutti i rapporti di lavoro “atipici”, caratterizzati da una certa flessibilità, così come il contratto a termine, è prevista una maggiore tutela del lavoratore.

La ratio della norma va individuata nella minore esperienza e formazione e nella minore familiarità con l’ambiente e con gli strumenti di lavoro dei lavoratori che stipulano tali contratti, per i quali va garantita una maggiore protezione.

La sopracitata nullità, va considerata come parziale, con trasformazione in un normale rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con la sostituzione delle clausole nulle in maniera automatica, ai sensi dell’art. 1419 c.c. Questo perché la sanzione della nullità integrale potrebbe nuocere il lavoratore che si intende tutelare (tale sarebbe il caso ad esempio di un rapporto a tempo parziale).

Nel caso specifico del rapporto di lavoro intermittente, con riguardo alla conversione in rapporto a tempo indeterminato, dovrà necessariamente tenersi conto delle prestazioni effettivamente rese, con relativa erogazione dei trattamenti, retributivi e contributivi, in relazione al lavoro svolto fino al momento della conversione.

Alla violazione quindi della norma imperativa dettata dall’art. 14 D. Lgs. N. 81/2015, consegue la trasformazione del rapporto subordinato in un rapporto a tempo indeterminato che potrà essere, normalmente, a tempo parziale.

A cura del Dott. Ciro Abbondante – Consulente del Lavoro e della Dott.ssa Vincenza Salemme – Praticante Consulente del Lavoro.