Nelle buste paga di luglio il conguaglio del 730

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E’ noto che, ai fini della denuncia delle imposte dovute per i redditi percepiti dalle persone fisiche, si ricorre al Modello 730. Questo modello deve essere compilato necessariamente da tutti coloro che percepiscono:

  • redditi da lavoro dipendente e assimilati;
  • redditi di capitale;
  • redditi fondiari derivanti da terreni e fabbricati;
  • redditi corrisposti ai sacerdoti;
  • reddito da lavoro autonomo senza apertura di partita IVA;
  • determinati redditi soggetti a tassazione separata.

La dichiarazione può essere presentata dal sostituto d’imposta, ad esempio il datore di lavoro, o da un Caf o professionista abilitato, come un consulente del lavoro o un commercialista.

Il contribuente doveva consegnare la documentazione al sostituto d’imposta entro il 16 maggio 2013, e agli intermediari sopra citati entro il 31 maggio 2013, termine prorogato al 10 giugno 2013.

Il sostituto d’imposta deve riconsegnare al contribuente il modello 730 elaborato completo del prospetto di liquidazione (modello 730-3), entro il 14 giugno 2013, mentre i Caf o i professionisti hanno tempo fino al 17 giugno 2013, termine prorogato al 24 giugno 2013.

La trasmissione telematica dei modelli, deve essere effettuata entro il 1 luglio 2013, anch’esso prorogato all’ 8 luglio 2013. Dopo 10 giorni l’Agenzia delle entrate invia agli intermediari il Modello 730/4 contenente il risultato contabile finale delle dichiarazioni.

Il Modello 730/4 contiene l’esito contabile della dichiarazione, il quale può prevedere un credito a favore del contribuente oppure un debito a suo carico. In entrambi i casi si dovrà procedere al conguaglio, effettuando rimborsi relativi all’Irpef o trattenute sulle somme dovute per:

  • saldo e primo acconto Irpef;
  • addizionale regionale o comunale all’Irpef;
  • acconto addizionale comunale Irpef;
  • acconto del 20% per redditi soggetti a tassazione separata.

I rimborsi o le trattenute dovranno essere effettuate sulla busta paga del mese di luglio e, in caso di incapienza, il residuo sarà trattenuto o rimborsato sulle buste paga dei mesi successivi fino al 31 dicembre del 2013, giorno in cui termina il periodo di imposta. Per i pensionati, invece, il conguaglio sarà operato sul dovuto di agosto o settembre.

Non saranno oggetto di conguaglio le somme relative ad imposte o addizionali di importo  uguale o inferiore a 12 €.

Modalità di effettuazione del conguaglio in presenza di un credito

Nel caso in cui dal modello 730-4 emerga un credito sarà necessario rimborsare la maggiore imposta versata, riducendo rispettivamente l’importo dell’Irpef e delle addizionali dovute nella busta paga di luglio fino a raggiungere il totale del dovuto. Nel caso in cui permanga ancora un credito, questo sarà reso al contribuente riducendo mese per mese l’importo delle trattenute finalizzate al pagamento delle imposte suddette, fino all’estinzione del credito.

Se al termine del periodo di imposta (dicembre 2013) residuasse ancora un credito, questo dovrà essere indicato nel modello CUD e nella dichiarazione 730 dell’anno successivo, la quale andrà compilata anche in caso di esenzione. Tuttavia nell’ipotesi in cui non venga indicato l’importo da rimborsare, questo potrà comunque essere reso dall’Agenzia dell’Entrate dietro tempestiva comunicazione del contribuente.

Nel caso in cui un credito spetti a più contribuenti, il conguaglio sarà operato, con cadenza mensile, verso tutti in egual misura, calcolando il totale delle ritenute per il pagamento dell’Irpef e delle rispettive addizionali, sottraendovi poi l’importo da rimborsare.

Ebbene, alla luce di quanto sopra esposto, nel cedolino di luglio deve essere effettuato un conguaglio secondo la seguente formula:

Credito rimborsabile = imposta a credito × Totale ritenute / Totale crediti

 

Ad esempio, si ipotizzi che nella busta paga di luglio si debba rimborsare un credito relativo all’ Irpef pari 740 €, e un credito per addizionali regionali pagate in sovrappiù per 42 €, e che siano operate delle trattenute per 630 € totali.

740 × 630/782 = 596,16 € di credito rimborsabile

42 × 630/782 = 33,83 € di credito rimborsabile

Essendo il credito totale pari 782 €, residuano 152,01 €, che andranno rimborsate nelle buste paga dei mesi successivi fino alla completa compensazione del credito con le imposte trattenute in busta.

Modalità di effettuazione di un conguaglio in presenza di un debito

 Può anche accadere che, dal risultato contabile emerso dal 730-4 risulti un debito del contribuente verso l’erario, questo andrà sottratto sotto forma di trattenuta, dai compensi percepiti nella busta paga di luglio. Nel caso in cui quanto percepito nel mese di luglio, non risultasse sufficiente a compensare l’intero debito, questo dovrà essere estinto attraverso le buste paga dei mesi successivi, dietro pagamento di un ulteriore 0,40 % mensile a titolo di interessi dovuti per il pagamento dilazionato.

Il contribuente,  già nella dichiarazione, può aver richiesto la rateizzazione delle somme di cui risulta debitore verso l’erario, in tale ipotesi sarà trattenuta mensilmente da ogni busta paga l’importo della singola rata più gli interessi di mora pari allo 0,33 %.

Nel caso in cui i compensi percepiti mensilmente non riescano a coprire l’intero importo dell’imposta rateizzata, il debito andrà ripianato attraverso le buste paga dei mesi successivi, tuttavia in questo caso sarà pagato ogni mese oltre all’interesse dello 0,33 %, previsto per la rateizzazione, anche lo 0,40% per il dilazionamento della somma da rimborsare all’Erario.

Può, tuttavia, accadere che al termine del periodo d’imposta (31 dicembre 2013) il contribuente non abbia ancora estinto il debito risultante dal 730-4. In tale ipotesi il sostituto d’imposta deve darne comunicazione al sostituito, che sarà obbligato a versare l’intera somma residua, maggiorata dello 0,40%, nel mese di gennaio 2014.

Casi particolari

Si possono verificare delle improvvise interruzioni del rapporto di lavoro nel corso del periodo d’imposta, che possono avere delle ripercussioni sull’opportunità o meno di effettuare il conguaglio. Ad esempio:

  • decesso del lavoratore
  • cessazione del rapporto di lavoro prima o durante il conguaglio
  • aspettativa non retribuita o simile
  • altri eventi eccezionali

Nelle situazioni appena citate ed in presenza di un debito, essendo venuta meno la retribuzione, il sostituto non potrà procedere al conguaglio, ma dovrà limitarsi a dare comunicazione al contribuente degli importi a debito e sarà quest’ultimo a dovervi provvedere autonomamente. Tuttavia se, entro la fine del periodo d’imposta, il sostituto deve degli ulteriori somme al lavoratore, la compensazione può essere effettuata su questi importi, con l’aggiunta dello 0,40 % mensile per la dilazione.

Sempre con riferimento alle ipotesi sopra considerate, può accadere che il contribuente vanti un credito verso l’erario, in tal caso il sostituto d’imposta dovrà procedere al conguaglio secondo i modi ordinari.

Se, invece, vi è un passaggio di un dipendente da un’azienda ad un’altra, il nuovo datore di lavoro deve operare il conguaglio sulla base di quanto rilevato dal precedente datore di lavoro.

Il Coordinamento Scientifico

di Consulenza del Lavoro 3.0

(Società tra Professionisti)