Quando il socio accomandante di sas è responsabile in solido?

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Laddove, all’interno di una Sas, il socio accomandate abbia un ruolo ingerente nell’attività amministrativa della società, sarà responsabile delle obbligazioni sociali anche con il proprio patrimonio personale e non più nei soli limiti della quota conferita.

Tale è il caso venuto in rilievo nella sentenza della Corte di Cassazione n. 5077 del  5 marzo 2018, che ha statuito  l’inefficacia di un licenziamento comunicato oralmente  proprio dal socio accomandante il quale, ritenuto quotidianamente impegnato nelle attività di gestione della società, è giudicato pienamente responsabile delle obbligazioni sociali, costituite in tal caso, dal risarcimento del licenziamento illegittimo della dipendente.

Più di uno sono i punti degni di nota della sentenza in esame che, con richiamo al diritto societario, in riferimento alle caratteristiche distintive della società in accomandita semplice, ripercorre i cardini del diritto del lavoro.

Nel caso in esame, la dipendente denunciava non solo il licenziamento avvenuto in forma orale ma anche differenze retributive relative al lavoro straordinario effettuato e relative ad un compenso di reperibilità che, seppur non riconosciuto dal CCNL applicato, Studi Professionali, risultava doveroso ai sensi dell’art. 36 della Costituzione (sufficienza e proporzionalità della retribuzione).

Il licenziamento, da un’analisi delle varie comunicazioni, risultava inequivocabilmente espressione diretta della volontà del socio accomandante, il quale richiedeva di essere condannato in solido col socio accomandatario.

Al terzo grado di giudizio quindi, il ricorso del socio accomandante veniva rigettato, con conseguente conferma delle decisioni di merito prese in primo e secondo grado.

Tale statuizione deriva dalla lettura dell’art. 2320 c.c., ai sensi del quale i soci accomandanti che contravvengono al divieto di compiere atti amministrativi, di concludere affari senza procura speciale, divengono responsabili illimitatamente e solidalmente per tutte le obbligazioni sociali e quindi, per il caso in esame, del licenziamento illegittimo.

Dimostrazione del fatto che uno sguardo al lavoro subordinato non può essere considerato esaustivo e approfondito se non si rivolge alla globalità del diritto, come quello societario del caso in esame.

A cura del Dott. Ciro Abbondante – Consulente del Lavoro e della Dott.ssa Vincenza Salemme – Praticante Consulente del Lavoro.