La legge di bilancio 2018 ha previsto, tra le varie disposizioni, quella di rendere obbligatorio il pagamento di stipendi e compensi tramite strumento tracciabile, vietandone, al contempo, il pagamento in contanti.
Lo scopo sotteso alla misura è quello di evitare il fenomeno delle buste paga fittizie, riportanti o importi minori rispetto a quelli percepiti (allo scopo di risparmiare tasse e contributi), oppure importi superiori rispetto a quelli percepiti (in modo da rispettare i minimi fissati dalla contrattazione collettiva senza, di fatto, erogarli).
La copia del bonifico ricevuto diventa quindi la prova della percezione della retribuzione, non valendo a nulla la firma apposta dal dipendente sulla busta paga ricevuta.
Il divieto di erogare compensi in contanti si applica a tutti i tipi di contratto che soggiacciono alla categoria dei lavoratori subordinati, ai sensi dell’art. 2094 c.c., con esclusione dei lavoratori domestici, nonché ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Tale divieto vale anche per gli importi più bassi, onde evitare comportamenti elusivi, consistenti nella frazionabilità degli importi.
I mezzi attraverso i quali è possibile effettuare il pagamento sono:
- Bonifico su conto del lavoratore;
- Strumenti di pagamento elettronico;
- Emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o a un suo delegato in caso di provato impedimento;
- Pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento.
Il datore di lavoro o il committente che non versa la retribuzione al dipendente attraverso uno dei mezzi indicati, è passibile di sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da mille a 5mila euro.
Trovano applicazione i principi generali che regolano la disciplina della sanzione amministrativa, in merito alla proporzionalità della stessa, al principio di legalità e alla applicazione della sanzione stessa nei casi e nei tempi previsti dalla legge.
In merito all’accertamento della violazione, si ritiene ne sia competente il personale ispettivo del lavoro, insieme alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Entrate.
Si specifica infine che l’illecito amministrativo va contestato immediatamente al trasgressore e a chi sia responsabile in solido al pagamento della sanzione.
A cura della Dott.ssa Pilato Rosaria – Consulente del Lavoro e della Dott.ssa Vincenza Salemme – Praticante Consulente del Lavoro.