Nessun mantenimento alla ex moglie che rifiuta proposte lavorative.

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Con la sentenza n. 5817 del 9 marzo 2018, la Corte di Cassazione definisce legittima la decisione del giudice di merito che aveva escluso il mantenimento dell’ex coniuge che, immotivatamente, aveva rifiutato svariate proposte di lavoro.

In tema quindi di separazione tra coniugi, nulla è detto a livello teorico, ma occorre una valutazione di merito con riguardo alle potenziali capacità di guadagno dell’ex-coniuge e della sua attitudine al lavoro.

Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Roma, aveva rigettato il reclamo avverso le decisioni del Tribunale che aveva accolto la domanda di ottenimento della revoca dell’assegno di mantenimento da parte di un soggetto nei confronti della sua ex- moglie.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e conferma la sopracitata decisione, in quanto la signora che reclamava il diritto alla percezione del mantenimento, aveva rifiutato alcune proposte di lavoro, senza alcuna valida motivazione, non rinvenibili neanche nella tesi, da essa sostenuta, secondo cui le proposte di lavoro ricevute non conducevano a vere assunzioni.

La Corte di Cassazione asserisce che la sopracitata attitudine al lavoro va verificata in base a fattori concreti ed ambientali e non in astratto. Soltanto perciò in presenza di una prospettiva effettiva ed attuale di svolgimento di un’attività produttiva di reddito, può venire meno il dovere di solidarietà coniugale sancito dall’art. 143 c.c. e definito dall’art. 156 c.c. tramite la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che non abbia adeguati redditi propri.

Chiaramente la valutazione va effettuata al momento dell’accertamento della sussistenza del diritto al mantenimento, ben potendo la situazione modificarsi successivamente.

Tale ultima valutazione, che va effettuata non soltanto in ordine al reddito percepito dall’ex-coniuge ma di ogni altra utilità, si baserà anche sulla prospettiva lavorativa che questi detiene, insieme alle possibilità concrete di trovare lavoro e quindi di auto sostenersi.

Va da sé che se vengono rifiutate proposte lavorative, il diritto al mantenimento decade, con il chiaro intento di evitare che dietro l’obbligo del legame di solidarietà si celino comportamenti pretestuosi tesi, in realtà, a profittare della situazione.

Per derogare quindi all’obbligo dell’assegno di mantenimento, la potenziale professionalità della donna deve essere collegata ad una concreta prospettiva di svolgere un'attività produttiva di reddito.

A cura della Dott.ssa Pilato Rosaria – Consulente del Lavoro e della Dott.ssa Salemme Vincenza – Praticante Consulente del Lavoro.