Si all'indennizzo INAIL per l'artigiano coinvolto nell’incidente stradale!

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La sentenza n. 2832 del 6 febbraio 2018 statuisce e ribadisce che il principio secondo cui l’infortunio è indennizzabile in “occasione di lavoro”, non va interpretato in senso restrittivo, rendendosi obbligatoria, a determinate condizioni, l’indennizzabilità anche dell’infortunio in itinere.

Nello specifico, la Corte di Cassazione ritiene fondato il ricorso di un lavoratore artigiano avverso la decisione della Corte d’Appello di Venezia che non aveva applicato correttamente l’art. 4 comma 1 del DPR 1124/1965. In base allo stesso, l’infortunio come tale indennizzabile è configurabile non solo quando si svolge l’attività lavorativa manuale, ma anche nello svolgimento di attività complementari e sussidiarie all’attività principale, nonché durante l’opera di sovraintendenza e controllo del lavoro altrui.

Nel caso di specie, l’artigiano aveva subito un grave incidente stradale mentre si recava presso un capannone al fine di controllare l’esecuzione dei lavori di allacciamento della linea elettrica utili per gli opifici, presi in affitto dalla società di cui era socio accomandatario.

La Corte d’Appello aveva erroneamente escluso che tale prestazione rientrasse tra le attività complementari e sussidiarie, con la conseguenza che la tutela assicurativa inail non poteva estendersi all’infortunio di cui il soggetto era stato vittima.

La Corte di Cassazione, nel ripercorrere e confermare le posizioni già prese in merito, specifica che l’occasione di lavoro, espressa dall’art. 2 della su indicata legge, deve essere interpretata in maniera non restrittiva, poiché in tal caso sarebbe illegittima per violazione della Costituzione, art. 38.

L’art. 38 Cost. infatti non da rilievo al solo rischio strettamente professionale, ma a tutti gli infortuni in stretta connessione con l’attività protetta, per la quale era stata aperta la voce di rischio inail.

Per questo, la sentenza della Corte di Appello, senza ragione valida, esclude l’indennizzo dell’infortunio, senza considerare che lo stesso ben può realizzarsi nell’espletamento di attività connesse alla principale, anche in relazione a un rischio non proveniente da quest’ultima e quindi non direttamente connesso all’apparato produttivo di cui si è parte, pur dovendo essere un’occasione strumentale allo svolgimento delle proprie mansioni.

A cura della Dott.ssa Rosaria Pilato – Consulente del Lavoro e della Dott.ssa Vincenza Salemme – Praticante Consulente del Lavoro.