Quando la fornitura di ore di lavoro configura un illecito.

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L’appalto di servizi che metta a disposizione di terzi la fornitura di un pacchetto di ore di lavoro configura l’ipotesi di somministrazione illecita di lavoro.

Così ha statuito il Consiglio di Stato con sentenza 1571/2018, accogliendo il ricorso di un’Agenzia per il lavoro contro il bando di gara di una Asl per l’affidamento a terzi, mediante contratto di appalto, del compito di svolgere attività di supporto ai propri uffici.

Nel caso di specie, nel qualificare l’appalto come non genuino, vengono sottolineate tutte le motivazioni a sostegno di tale tesi, effettuando un excursus che riprende tutti gli indici di liceità dell’appalto di servizi ed evidenziando, di contro, gli elementi morbosi dello stesso, che lo fanno ricadere nella fattispecie di somministrazione di lavoro, illecita poiché riservata alle Agenzie per il Lavoro iscritte nell’apposito Albo presso il Ministero del Lavoro (art. 4 D.Lgs. 276/2013).

I tratti distintivi che connotano la fattispecie dell’appalto, si concretizzano soprattutto nella circostanza per cui debba essere l’appaltatore a: detenere il potere organizzativo dei mezzi necessari al conseguimento del risultato richiesto dall’appaltante ed utili allo svolgimento dell’attività richiesta; detenere il potere direttivo sui lavoratori impiegati nella stessa; detenere il rischio d’impresa.

Dai punti su evidenziati, si evince che lo schema intercorrente tra l’appaltatore e l’appaltante è quello dell’obbligazione di risultato e non di mezzi (quale invece è il caso della somministrazione di lavoro), che si configura nel compimento di  un’opera e di un servizio a rischio dell’appaltatore e secondo le modalità e i mezzi che egli ritiene opportuni.

Gli indici sintomatici della non genuinità dell’appalto vengono poi dettagliati maggiormente come di seguito (riprendendo la sentenza della Corte di Cassazione 3178/2017):

-          La richiesta da parte del committente di un certo numero di ore di lavoro: è evidente che non ci si trova dinanzi ad un’obbligazione di risultato, non essendo state date soltanto indicazioni connesse ad un preciso risultato, ma avendo nel caso specifico l’Asl dato direttive in merito alla ripartizione delle ore tra i vari reparti, mirando nella sostanza ad integrare il proprio personale interno con personale esterno per coadiuvare le proprie attività d’ufficio, similmente ad una somministrazione di lavoro a tempo determinato; la stessa base d’asta dell’appalto risulta correlata al costo orario del servizio, a suffragio della tesi secondo cui trattasi di mera fornitura di manodopera;

-          L’inserimento stabile del personale dell’appaltatore nel ciclo produttivo del committente: il personale esterno, non munito di nessun know-how specifico ed ulteriore, fornisce supporto all’attività dell’Asl, sostanziando una vera e propria collaborazione con quest’ultima, non svolgendo alcun servizio diverso, che dia un apporto qualitativo specifico, né materiale (in termini di capitale), né di beni immateriali. Né si sono evinti segnali che scongiurino la commistione tra i lavoratori, in modo da evidenziare autonome fasi di produzione;

-          L’identità dell’attività svolta dal personale dell’appaltatore rispetto a quella svolta dai dipendenti del committente;

-          La proprietà in capo al committente delle attrezzature necessarie per l’espletamento delle attività: non soltanto i mezzi e le attrezzature utilizzate sono quelle dell’impresa appaltatrice, ma la stessa attività del personale esterno viene svolta presso la sede stessa dell’Asl;

-          L’organizzazione da parte del committente dell’attività dei dipendenti dell’appaltatore: il committente ha definito e programmato le ore di lavoro in base alle esigenze della Asl, riservandosi la possibilità di richiedere le sostituzioni dei lavoratori assenti e di richiedere prestazioni di attività lavorativa in giornate festive, prevedendo non solo gli obiettivi dell’attività lavorativa, ma disponendone anche direttive e regole (elemento ritenuto decisivo ai fini della sentenza).

Per ciò che attiene il rischio di impresa sono risultati assenti costi a carico dell’aggiudicatario, che non fornisce né i mezzi per prestare l’attività lavorativa, né il capitale, né beni immateriali. Inoltre, l’oggetto principale del contratto si concretizza nella fornitura di lavoratori, remunerati in base alle ore di lavoro, senza che assuma alcun rilievo la realizzazione o meno di un qualunque risultato.

Insomma tutti gli elementi del caso in esame denotano la non genuinità dell’appalto, configurabile come somministrazione di manodopera illecita.

A cura del Dott. Ciro Abbondante – Consulente del Lavoro e della Dott.ssa Vincenza Salemme – Praticante Consulente del Lavoro.