Attenzione al licenziamento per soppressione del posto per esternalizzazione.

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E’ orientamento ormai costante della Corte di Cassazione, quello di considerare legittimo il licenziamento per finalità che prescindano da una crisi aziendale e che perseguano invece l’obiettivo dell’aumento della produttività e redditività aziendale.

Tutto ciò in ragione della libertà imprenditoriale garantita dall’art. 41 Cost., statuente la libertà di iniziativa economica per cui l’imprenditore può riorganizzare l’azienda come meglio crede.

Tale statuizione non implica però che il licenziamento effettuato in ragione di una riorganizzazione aziendale funzionale agli obiettivi di impresa, sia esente dal giudizio di legittimità che, pur non entrando nel merito delle scelte prese dall’imprenditore, può valutare la non pretestuosità delle stesse, la reale sussistenza della riorganizzazione e il nesso funzionale tra quest’ultima ed il licenziamento intimato.

Con l’ordinanza n. 10140 del 26/04/2018 la Corte di Cassazione, confermando i giudizi espressi in primo e secondo grado, dichiara illegittimo un licenziamento intimato ad un dipendente per soppressione del posto di lavoro in conseguenza di una riorganizzazione che prevedeva l’esternalizzazione del servizio offerto da quest’ultimo, sia presso studi esterni che tramite l’assunzione di alcuni compiti da parte dell’amministratrice stessa della società.

La Corte, esimendosi dal sindacare nel merito i motivi posti a sostegno del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ne giudica l’effettività della prova, ritenendola assente.

Infatti l’esternalizzazione del servizio non era stata comprovata da un effettivo aumento economico del corrispettivo percepito dai professionisti esterni, bensì l’esternalizzazione stessa era già in atto in epoca precedente al licenziamento e non se ne ravvedeva un reale incremento dell’attività svolta.

In particolare, la Corte nega il nesso di causalità tra la riorganizzazione ed il licenziamento del dipendente, che deve essere inserito in un contesto di coerenza con quest’ultima, la quale riorganizzazione inoltre non risulta neanche effettiva ma per lo più pretestuosa, dato che la mole di lavoro esternalizzata è risultata essere costante.

Si sottolinea quindi che, pur mantenendo una determinata linea di principio in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, occorre sempre effettuare un’approfondita valutazione caso per caso.

A cura del Dott. Ciro Abbondante – Consulente del Lavoro e della Dott.ssa Vincenza Salemme – Praticante Consulente del Lavoro.